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Disoccupazione ai collaboratori coordinati istruzioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 74 del 2016 sulla indennità di disoccupazione ai collaboratori coordinati (DIS-COLL), ha fornito agli istruzioni applicative agli interessati.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 74/2016.

  1. Premessa e quadro normativo

L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015, dalla circolare dell’Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente allo stato di disoccupazione e alle misure di condizionalità introdotte dal D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare n.194 del 27 novembre 2015.

In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno 2016), all’art. 1, comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

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Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni operative.

  1. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL.

2.1 Destinatari

In ragione del richiamo effettuato dal comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 2015 all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Pertanto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, non facendo il richiamato articolo 15 esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2016 è pari al:

– 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;

– 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece  – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016 l’assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016. 

2.2 Soggetti esclusi

Sono esclusi  dal novero dei destinatari dell’ art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui all’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del richiamato art. 15.

In particolare, il Ministero nel richiamato Interpello ha precisato che non è possibile estendere agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della DIS-COLL di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335 del 1995, che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva, inoltre, il Ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e i dottorandi, al regime previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.

 Analoghe considerazioni vengono effettuate dal Ministero con riferimento ai titolari di borse di studio i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e quindi della previsione di cui all’art. 1. comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016.

2.3 Requisiti

L’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto – esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 – che non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015. Quest’ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto 2.1, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)   siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150 (stato di disoccupazione);

b)   possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 74 del 2016 e al suo allegato (Allegato n. 1) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

 

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