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Domande di accesso all’assegno di solidarietà:

L’INPS, con il Messaggio n. 1986 del 2016 sulla presentazione delle domande di accesso alla prestazione di cui all’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale, ha fornito agli utenti le istruzioni operative del caso.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1986/2016.

Premessa

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 22 del 4/2/2016, avente ad oggetto “Fondo di integrazione salariale a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo”, si comunica che dalla data odierna è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà.

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 Quadro normativo

Con il decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 74 del 30/3/2016, in attuazione dell’art. 28, c. 4, del D.lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo di solidarietà residuale è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del medesimo D.lgs. Da tale data il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con circ. n. 22/2016 è stato specificato che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di adeguamento, il Fondo di integrazione salariale era operativo nei confronti dei datori di lavoro già rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale.

A seguito dell’emanazione del citato decreto n. 94343/2016 il Fondo di Integrazione Salariale trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed addizionale.

L’assegno di solidarietà è garantito:

  • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.

Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, sulla base dei criteri esposti nel successivo paragrafo, entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale.

La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In fase di prima applicazione, al solo fine della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli accordi sindacali conclusi nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà (7 giorni) è la data di pubblicazione del presente messaggio.

Per gli eventi di riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre al fine del termine di presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria disciplina.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.

Ai fini dell’individuazione dell’unità produttiva si rinvia a quanto definito dall’Istituto in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria con la circ. n. 197/2015 e con il msg n. 7336/2015.

Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.

Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:

  • l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
  • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile  nell’area download della procedura.

Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa all’assegno di solidarietà, disponibile all’interno della procedura (Allegato n. 1).

Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.

Le domande mancanti della suddetta documentazione non saranno istruite per l’approvazione e la concessione da parte della competente struttura territoriale INPS .

La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’attività lavorativa.

A tal fine, nella fase d’invio on-line della domanda, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell’attività lavorativa distinte per qualifica. L’azienda dovrà inoltre indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale.

Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.

(Fonte: INPS)

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