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L’INPS, con il Messaggio n. 4079 del 22.11.2021, ha fornito istruzioni circa la proroga della promozione del lavoro agricolo ed in particolare della rioccupazione con contratti a termine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, come previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77).

Di seguito il testo integrale del Messaggio 4079/2021.

L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

In attuazione della richiamata disposizione, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni applicative con la Circolare n. 76 del 23 giugno 2020.

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Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies, ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, in ragione della previsione di cui all’articolo 68, comma 15-septies, del decreto Sostegni-bis, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.

Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.

Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, si richiamano le Circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e n. 83/2015 per quanto attiene agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione durante la fruizione, rispettivamente, delle indennità NASpI e DISCOLL.

Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

L’articolo 68 del decreto Sostegni-bis al successivo comma 15-octies dispone, infine, che agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 del medesimo decreto.

(Fonte: INPS)

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