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Incremento trattamento integrazione salariale contratti solidarietà:

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, con la Circolare n. 8 del 20 marzo 2015 ha informato gli utenti circa l’incremento del 10% del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di contratto di solidarietà (ex art. 1, D.L. n. 726/1984, convertito in L.n. 863/1984).

In pratica, l’art. 2 bis del D.L. n. 192/2014, convertito con modifiche dalla L.n. 11/2015, ha introdotto la proroga degli interventi in materia di contratti di solidarietà ed a tale fine l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà è stato aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario.

Si legge ancora nella Circolare n. 8/2015 che per l’annualità 2015 l’INPS è autorizzato ad erogare (nel limite di 50 milioni di euro) il trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratto di solidarietà – come sopra – in favore di lavoratori destinatari, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all’uopo stanziate.

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Ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento del trattamento, le risorse di cui sopra pari a 50 milioni di euro sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.

L’INPS terrà conto – si legge ancora nella Circolare n. 8/2015 – dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Al fine del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l’INPS è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi per garantire l’erogazione del beneficio nell’ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico delle risorse finanziarie stanziate. In ogni caso l’INPS dovrà interrompere le erogazioni al raggiungimento del limite dei 50 milioni sopra indicato.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

 

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