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Esonero contributivo lavoratori somministrati

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, come è noto, l’esonero contributivo triennale anche per il contratto di somministrazione.

Tuttavia per poter usufruire di tale agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti.

L’aspetto particolare del contratto di somministrazioni è che l’esonero di cui usufruisce l’agenzia si affianca a quello che spetta all’impresa in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato.

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L’INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha precisato che dell’esonero contributivo triennale potrà beneficiare anche l’agenzia in qualità di datore di lavoro del somministrato, anche nel caso in cui il lavoratore fosse assunto con contratto a tempo indeterminato (e a particolari condizioni) dal soggetto utilizzatore finale che lo ha impiegato.

Le particolari condizioni sono:

  • il lavoratore nei sei mesi precedenti non deve essere stato occupato con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ivi compresa l’agenzia di somministrazione;
  • se precedentemente il lavoratore ha già fatto maturare un periodo di incentivo (alcuni mesi ad esempio), questi andranno detratti dal periodo residuo e cioè se sono stati fruiti da un datore di lavoro un tot di mesi di esonero contributivo, il nuovo datore di lavoro potrà fruire dell’esonero per i mesi che residuano (con il limite massimo di 36 mesi previsti dalla Legge di Stabilità 2015;

L’esonero contributivo spetta quindi all’agenzia di somministrazione nel caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato per il lavoratori già in forza. Ma – come sopra si è detto – il lavoratore in questione nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve essere stato occupato a mezzo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, il diritto all’esonero contributivo viene meno quando:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza maturato dal lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto di lavoro a tempo determinato.
  • l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale;
  • il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore (il datore di lavoro /agenzia di somministrazione presenti alla data del licenziamento elementi di relazione con il soggetto che ricorre alla somministrazione, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Anche le agenzie di somministrazione per poter usufruire dell’esonero contributivo devono rispettare le condizioni stabilite dall’art. 1, commi 1175 e 1776, della L.n. 286/2006 ed in particolare:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (in pratica gli stessi requisiti con servono per il rilascio del DURC);
  • rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali e di secondo livello, laddove esistenti;
  • il lavoratore coinvolto nell’assunzione di cui al bonus contributivo non abbia già avuto un precedente rapporto agevolato, in base alla legge 190/2014, con la stessa agenzia per il lavoro che lo assume.

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