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Versione finale apprendistato

Le modifiche apportate al D.L. n. 34/2014, detto Jobs Act, in sede di conversione (L.n. 78/2014, entrata in vigore il 20.5.2014) hanno coinvolto anche il contratto di apprendistato.

In particolare, per quel che qui interessa, la versione finale ha comportato le seguenti modifiche , rispetto alla vesione originale. Innanzitutto l’obbligo di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato riguardano esclusivamente le aziende che occupano almeno 50 dipendenti. Tali aziende saranno pertanto obbligate ad assumere almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti prima di poter procedere all’assunzione – sempre con contratto di apprendistato – di altri lavoratori. Mentre invece nessun obbligo di stabilizzazione avranno le imprese di minori dimensioni. Le clausole dei CCNL tuttavia possono contenere norme che derogano all’obbligo di stabilizzazione per le imprese tenute a tale adempimento.

Passando poi ad esaminare la questione relativa al piano formativo individuale, la nuova versione del Jobs Act, ossia la L.n. 78/2014, ha reintrodotto l’obbligatorietà della forma scritta che, invece, nella prima versione contenuta nel D.L. n. 34/2014 era stata soppressa. La redazione del piano formativo individuale potrà avvenire anche a mezzo di moduli previsti ad hoc. Tra l’altro, il parere di conformità sui contenuti del piano formativo, da parte degli Enti Bilaterali di certificazione, non è affatto vincolante in sede di verifica della validità del contratto di apprendistato.

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Per quanto concerne invece la retribuzione relativa al contratto di apprendistato qualificante o per il conseguimento del diploma professionale, questa dovrà tener conto anche delle ore di formazione per almeno il 35% del monte ore complessivo. Inoltre, viene demandata alla contrattazione collettiva e alle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale di trovare il sistema per applicare questo tipo di apprendistato, anche a tempo determinato, ai lavori stagionali.

Infine, relativamente all’apprendistato professionalizzante, la formazione pubblica (o trasversale) resta di competenza delle singole Regioni le quali – entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di assunzione dell’apprendista – saranno obbligate a comunicare ai datori di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. In ipotesi che ciò non accadesse, sarà esclusivamente a carico del datore di lavoro l’onere di impartire all’apprendista la necessaria formazione (anche trasversale). Invece la formazione diretta tecnico-specialistica resta di competenza della contratazione collettiva nazionale e di settore durata e programmmi della formazione professionale).

Tali novità, contenute nel Jobs Act, hanno come fine quello di semplificare al massimo il mondo del lavoro e rilanciare altresì l’occupazione giovanile.

Allegato: LEGGE 16 maggio 2014, n. 78

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