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In caso di fruizione da parte dell’azienda della cassa integrazione covid, la durata dell’apprendistato viene prorogata in misura equivalente.

L’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della L.n. 183/2014), prevede infatti che “Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.”.

Tale principio può essere quindi applicato anche alla cassa integrazione con causale covid, visto che nella normativa emergenziale non esiste alcuna disposizione di senso contrario.

Facciamo un esempio pratico: se un apprendista ha un orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere ed è stato in cassa integrazione covid (oppure ha percepito l’assegno del FIS – Fondo Integrazione Salariale) per 160 ore, il contratto di apprendistato dovrà essere prorogato di 20 giorni (160 ore CIG : 8 ore = 20).

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Vi è poi da tenere in considerazione anche l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, L.n. 183/2014) il quale oltre a prevedere che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi specificati dal medesimo comma 5 (divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il  contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; presenza di un tutore aziendale; ecc), al punto g) prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.

Infine, anche l’INPS, con il Messaggio n. 24 del 05.01.2016 (sulla estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai contratti di apprendistato) ha precisato che “In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante”.

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