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Tempo determinato novità

Il Decreto lavoro (D.L. n. 34/2014), o Jobs Act, è stato convertito con modificazioni in Legge n. 78/2014 (“Conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”) ed è stata pubblicata in data 12 maggio 2014 nella Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore oggi, 20 maggio 2014).

Per quanto concerne le novità che interverranno nei contratti di lavoro a termine, si segnalano tra gli altri la possibilità di non indicare le ragioni che giustificano il ricorso a tale forma di contratto (c.d. acausalità) per 36 mesi, con non più di 5 proroghe, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Invece per quanto riguarda il limite numerico i lavoratori assunti a termine non possono essere più del 20% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, invece, possono assumere una sola persona con contratto a tempo determinato.

Per quanto concerne la questione delle proroghe è interessante evidenziare quanto segue.

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Dopo l’entrata in vigore della L.n. 78/2014 – che, come sopra si è detto, data al 20 maggio 2014, quale sarà la disciplina applicabile al contratto a termine (sottoscritto precedentemente all’approvazione del D.L. n. 34/2014) durante il passaggio tra il vecchio regime (massimo una proroga e obbligo di indicazione delle motivazioni) e il nuovo regime (massimo 5 proroghe e senza specificazione delle ragioni). A questo punto la cosa migliore per un datore di lavoro sarebbe quella di far scadere il vecchio contratto a termine, lasciar passare il periodo c.d. di stop and go di 10 o 20 giorni e poi procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine per poter beneficiare così di tutte le novità introdotte con il Jobs Act.

Allegato: LEGGE 16 maggio 2014, n. 78

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