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Disabili e legge “Dopo di noi” per evitare l’isolamento sociale:

La legge “Dopo di noi” (L.n. 112 del 2016), come è noto, ha introdotto per i disabili delle forme di sostegno per assicurare loro tutta l’assistenza e la protezione necessarie anche dopo la morte dei genitori.

Ed è questo l’argomento trattato dallo Speciale pubblicato oggi (4.8.2017) dal Sole 24 Ore (pagina a cura di Gabriele Sepio; Titolo: “Dopo di noi Il Sostegno all’inclusione; Il patrimonio dedicato; Gli sconti fiscali”) che vi proponiamo.

Ecco di seguito lo Speciale.

La tutela per i disabili passa dall’atto pubblico

AIUTO ANCHE dopo la morte dei genitori

Con la legge 112/2016 sul cosiddetto “dopo di noi” è stata introdotta per la prima volta una specifica forma di sostegno all’inclusione sociale, volta ad assicurare ai soggetti con disabilità grave la cura, l’assistenza e la protezione, anche in seguito alla morte di genitori o familiari.

Aspetti salienti della legge sono la previsione di programmi di intervento per impedire l’isolamento delle persone disabili (anche attraverso l’utilizzo di immobili in grado di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare), nonché le disposizioni di carattere fiscale che favoriscono la protezione e la segregazione del patrimonio finalizzato al sostegno della persona disabile per l’intero arco della sua vita.

L’articolo 6 della legge 112/2016 richiama espressamente l’istituto giuridico del trust, i vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e i fondi speciali costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, al fine di segregare beni e diritti a favore della persona disabile, con una serie di esenzioni fiscali condizionate al rispetto di alcune garanzie volte ad assicurare una effettiva destinazione del patrimonio all’assistenza del disabile.

A tale scopo è prevista la stipula di un atto pubblico in cui si dovranno individuare i soggetti beneficiari, le loro funzionalità, bisogni e necessità assistenziali, nonché il soggetto chiamato a gestire i beni vincolati, regolandone specificamente gli obblighi e le modalità di rendicontazione. Il gestore potrà assumere anche veste collegiale e, all’occorrenza, potranno essere designate per questo ufficio non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (società fiduciarie o enti del terzo settore). Il controllo dell’attività del gestore spetta ad un terzo soggetto, il cosiddetto “guardiano”, che vigilerà sul corretto adempimento delle finalità indicate nell’atto.

Mentre il beneficiario esclusivo del patrimonio segregato dovrà essere necessariamente il soggetto disabile, la figura del disponente dei beni in favore di quest’ultimo, potrà essere assunta da un genitore, un parente o uno o più soggetti terzi (anche enti o persone giuridiche). Ne consegue che qualunque soggetto interessato potrà stipulare uno degli atti in esame a favore di soggetti con disabilità grave, da individuare specificamente. La norma sembra ammettere anche la stipula di un atto con pluralità di disponenti e/o a favore di un certo numero di beneficiari. Si pensi al caso di più famiglie che scelgano di stipulare un atto unitario, per assicurare ai propri cari una tutela più completa di quella che ciascun nucleo potrebbe allestire solo con le proprie forze.

L’atto dovrà indicare un termine finale che coincide con la morte della persona con disabilità e, qualora i beneficiari siano due o più, appare sensato ritenere che il vincolo possa sussistere finché almeno uno di essi sia ancora in vita. L’atto deve, infine, stabilire la destinazione finale del patrimonio vincolato che, a seconda dei casi, potrà essere nuovamente attribuito al disponente, ovvero ad un familiare o a soggetti terzi, non necessariamente legati da vincoli familiari con la persona disabile.

I FONDAMENTI DEL SISTEMA 

Gli istituti giuridici

  • Trust
  • Vincoli di destinazione (come stabilito dall’articolo 2645-ter del Codice civile)
  • Fondi speciali

Le caratteristiche dell’atto

  • Esenzione da imposta sulle successioni e donazioni sui conferimenti e in caso di premorienza del beneficiario (Dlgs 346/1990)
  • Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (Dpr 131/1986 e Dlgs 347/1990)
  • Esenzione imposta di bollo su atti di gestione (Dpr 642/1972)
  • Deduzioni per le erogazioni liberali dei disponenti (articolo 14 del Dl 35/2005 e articoli 83 e 89 del Dlgs 117/2017)
  • Possibilità di agevolazioni ai fini IMU (Dl 201/2011)

LE OPZIONI SUI BENI 

Scelta fra trust, fondo o vincolo di destinazione

La segregazione del patrimonio destinato all’assistenza della persona disabile, prevista all’articolo 6 della legge sul “dopo di noi”, può essere assicurata attraverso tre diversi istituti, ciascuno dei quali presenta peculiari caratteristiche, che possono renderlo preferibile alla luce delle concrete esigenze dei disponenti e dei beneficiari.

Il trust

Il primo istituto richiamato dalla norma è il trust, atto con cui il disponente trasferisce la proprietà di beni ad un trustee, tenuto ad amministrarli per finalità preventivamente stabilite, sotto la supervisione di un guardiano o protector. Nella fattispecie può trattarsi di trust di famiglia, il cui obiettivo è quello di assicurare la tutela del beneficiario con disabilità grave e, alla morte di questi, l’attribuzione del patrimonio ad un beneficiario finale legato a rapporti di parentela con il disponente e/o la persona con disabilità (esempio fratello o sorella della persona disabile). Si potrà altresì fare ricorso al cosiddetto trust autodichiarato, con coincidenza tra le figure del disponente e del trustee, ferma restando l’esigenza di designare un protector terzo. Si pensi ad un trust temporaneamente autodichiarato, con un genitore che assorbe la figura del disponente e del trustee finchè in vita, salvo designare un trustee terzo alla sua morte.

Il vincolo di destinazione

Per le finalità indicate, in alternativa al trust, si potrà ricorrere anche al cosiddetto “vincolo di destinazione” ex articolo 2645-ter del Codice civile, che consente di segregare i beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riguardanti uno o più beneficiari determinati, a favore dei quali detti beni e i relativi frutti debbono essere impiegati. Tra questi interessi, il Codice civile richiama, infatti, anche quelli «riferibili a persone con disabilità». La semplice costituzione del vincolo non muta la titolarità dei beni che ne formano oggetto (come nel caso del trust), che continuano ad essere di proprietà esclusiva del disponente, seppur utilizzabili per il perseguimento dello scopo di destinazione. A differenza del trust, il vincolo destinazione può investire solo beni immobili e beni mobili registrati o, al più, beni mobili muniti di un proprio sistema di pubblicità.

Il fondo speciale

Il terzo ed ultimo istituto previsto dalla legge è il fondo speciale costituito attraverso un contratto di affidamento fiduciario, riconosciuto per la prima volta da una norma di legge, che permette di combinare alcune caratteristiche del trust e del vincolo di destinazione.

Si tratta di un contratto atipico che coinvolge uno o più soggetti (affidanti) che assegnano al cosiddetto affidatario il compito di attuare uno specifico programma, attraverso il trasferimento di beni gravati da vincolo di destinazione. In questa ipotesi, l’articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 prevede espressamente la possibilità di attribuire la qualità di soggetto fiduciario ad una Onlus attiva prevalentemente nell’ambito della beneficienza, riferimento che alla luce della recente riforma del Terzo settore si applicherà agli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti nell’apposito Registro unico nazionale.

LE AGEVOLAZIONI

Successioni e donazioni esenti da imposta

L’istituzione dei trust, vincoli di destinazione e fondi speciali è accompagnata da importanti agevolazioni tributarie, volte ad evitare una riduzione del patrimonio destinato alla cura e all’assistenza del disabile, finché questi è in vita. Il vantaggio più evidente riguarda l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, che scatta nel momento in cui i beni vengono segregati attraverso gli istituti contemplati dalla norma. Il conferimento di un immobile in un trust “dopo di noi”, ad esempio, sconterà le imposte secondo le modalità ordinarie alla morte della persona disabile, con l’assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale.

L’applicazione del tributo
Per l’applicazione del tributo, in questo caso, si terrà conto delle eventuali franchige, o delle specifiche esenzioni contemplate dal Dl 262/2006, considerando il rapporto tra disponente e beneficiario del patrimonio residuo e la “trasparenza” del passaggio dei beni al trust (esempio qualora, nel caso sopra richiamato, il beneficiario finale sia un discendente in linea retta del disponente, si terrà conto della franchigia di un milione di euro applicabile in base al valore catastale del bene). In caso di premorienza della persona disabile rispetto al disponente, i beni segregati potranno tornare nella disponibilità di quest’ultimo, in esenzione da ogni tributo indiretto.
Il meccanismo impositivo previsto nel “dopo di noi” inverte l’impostazione seguita dalla prassi amministrativa (circolare agenzia Entrate 3/2008) e dalla giurisprudenza (Cassazione 4482/2016) in caso di ordinari trust di famiglia. In questa circostanza l’applicazione del tributo dovrebbe avvenire al momento del conferimento dei beni in trust e non allo scioglimento.

La regola «più dai meno versi»

Nel “dopo di noi” viene adottato un criterio più coerente con il principio di capacità contributiva, poiché il momento impositivo si configura con il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dei beni residui al beneficiario finale. Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei trust o fondi speciali, consentono al donante di beneficiare di deduzioni secondo le norme sul “più dai meno versi” che, nel caso del “dopo di noi”, vengono potenziate, ammettendo la deduzione per importi fino 20% del reddito annuo dichiarato, con un limite di 100mila euro l’anno; nei casi ordinari deduzione possibile fino al 10% del reddito annuo, con un tetto di 70mila euro. Il nuovo Codice del terzo settore consentirà detrazioni pari al 35% per importi fino a 30mila euro annui, o la deduzione di somme fino al 10% del reddito dichiarato.

GLI ALTRI BENEFICI 

Ulteriori agevolazioni riguardano le imposte di registro e ipocatastali (applicate in misura fissa all’atto del conferimento); l’imposta di bollo (con esenzione per gli atti compiuti dal gestore nell’esercizio delle proprie funzioni) e i tributi locali (con possibilità per i Comuni di stabilire agevolazioni ai fini dell’Imu per gli immobili e diritti reali assoggettati al vincolo).

L’ESEMPIO

Il Codice del terzo settore potenzia gli sgravi

Per comprendere le reali potenzialità delle tutele e dei benefici previsti dalla legge 112/2016, è possibile riferirsi  a un caso pratico.

 

Il caso pratico

Si consideri una famiglia composta da due genitori e due figli, di cui uno affetto da disabilità grave. Il patrimonio familiare si compone tra le altre cose anche di due immobili: uno ad uso abitativo (che ospita più persone con disabilità, incluso il figlio, all’interno di un “gruppo appartamento” in grado di riprodurre le condizioni abitative della casa familiare) e l’altro destinato ad uso commerciale, locato a terzi e i cui canoni sono totalmente destinati alle cure occorrenti al familiare. Supponiamo che i genitori intendano ricorrere alla legge sul “dopo di noi” per la costituzione di un trust finalizzato ad assicurare l’assistenza al familiare disabile (beneficiario esclusivo del trust) e, nel contempo, a pianificare la successione generazionale a favore dell’altro figlio (al quale saranno destinati i beni alla morte del disabile). I genitori, in qualità di disponenti, procederanno all’istituzione del trust con atto pubblico e conferiranno i due immobili di loro proprietà, in esenzione dall’imposta sulle donazioni e con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa. Ipotizzando che il valore catastale dei due immobili sia pari a 500mila euro, ai fini dell’imposta sulle donazioni i genitori potranno fruire dell’esenzione (in caso contrario beneficerebbero della franchigia di 1 milione di euro prevista in caso di donazione in linea retta, con applicazione dell’aliquota del 4% oltre tale limite), nonché di un risparmio di circa 15mila euro ai fini delle imposte ipotecarie e catastali (aliquota del 3%), che verrebbero richieste qualora la donazione fosse effettuata direttamente al figlio al di fuori dei meccanismi applicativi del “dopo di noi”. In aggiunta spetta ai genitori-disponenti una specifica deduzione connessa a questa tipologia di erogazione liberale. Qualora ciascuno dei due coniugi disponesse di un reddito pari a 24mila euro, ognuno di essi potrà dedurre un importo di 4.800 euro, con un risparmio d’imposta di circa 1.440 euro a testa.

Il Codice del terzo settore

Sotto questo profilo è importante osservare che, grazie alle previsioni del nuovo Codice del terzo settore, i disponenti avranno la possibilità di accedere in futuro a benefici maggiori, in quanto potranno detrarre dall’Irpef un importo pari al 35% delle donazioni fino a 30mila euro (in questo caso, si tratterebbe di 10.500 euro per ciascun coniuge). In merito alle imposte sul reddito, dovute sui canoni derivanti dalla locazione dell’immobile commerciale, il trust in esame potrà ritenersi opaco e pertanto i redditi dovranno essere dichiarati e tassati da quest’ultimo e non imputati al beneficiario. È presumibile, infatti, che l’atto conferisca al familiare un diritto attuale a ricevere l’assistenza, ma non a percepire i frutti in quanto tali. Alla morte del soggetto disabile, poiché il destinatario finale è il figlio dei disponenti, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà assorbita dalla franchigia pari ad 1 milione di euro e verranno applicate le sole imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Qualora il patrimonio residuo fosse devoluto invece ad un ente terzo, al momento della liquidazione del trust o del fondo speciale, si applicherebbe l’aliquota dell’8% sul valore dei beni immobili, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali (3%). Si pensi ad un istituto che ha prestato assistenza al disabile e che potrà eventualmente ricevere l’immobile per continuare ad ospitare il “gruppo appartamento” finalizzato alla deistituzionalizzazione e inclusione sociale delle persone disabili, secondo gli scopi del “dopo di noi”. Qualora tale ente fosse una Onlus, oppure un ente del terzo settore, o una coop sociale, il trasferimento dei beni non sconterebbe alcuna imposta indiretta.

COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE 

Le erogazioni liberali in denaro o in natura corrisposte a partire dall’anno 2018 a favore degli enti del terzo settore non commerciali beneficeranno di particolari sconti fiscali. Il Codice del terzo settore stabilisce che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) si detragga un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni fatte a favore degli enti del “terzo settore non commerciali”, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30mila euro. L’importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda il “dopo di noi”, grazie al Codice del terzo settore, in futuro i disponenti avranno la possibilità di accedere a benefici maggiori, poiché potranno detrarre dall’Irpef un importo pari al 35% delle donazioni fino a 30mila euro

 

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