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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota l’emanazione del D.M. n. 194 del 30 settembre 2021 con cui vengono adeguate le sanzioni amministrative per mancato invio del prospetto informativo disabili di cui all’art. 15, comma 1 e 5, della L.n. 68/1999. Pertanto, in caso di mancato invio alla scadenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno, del prospetto informativo disabili, la sanzione amministrativa sarà pari ad euro 702,43, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno ulteriore di ritardo. Gli importi delle sanzioni sono applicati da decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come è noto, gli importi delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 e 5 dell’art. 15 cit., sono adeguati ogni 5 anni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Prospetto informativo disabili (PID) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come stabilisce la Legge 12 marzo 1999, n. 68.

La trasmissione del prospetto informativo avviene esclusivamente per via telematica e, a partire dal 20 maggio 2021, può essere effettuata mediante il portale Servizi Lavoro, tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica (CIE) entro il 31 gennaio di ogni anno (e riferita alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente).

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In pratica l’invio del prospetto informativo ha la finalità della condivisione con l’ufficio di collocamento di tutte le informazioni utili al fine di attuare le previsioni di legge circa l’inserimento lavorativo adeguato dei destinatari delle tutele in relazione alle necessità e caratteristiche delle aziende.

L’obbligo dell’invio del Prospetto informativo riguarda ovviamente anche le Pubbliche Amministrazioni.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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