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Legge Dopo di noi, nel decreto attuativo i requisiti di accesso all’assistenza:

Nel decreto attuativo della Legge Dopo di noi (L.n. 112 del 2016) il Ministero del Lavoro ha chiarirà quali saranno i requisiti richiesti per usufruire delle misure di assistenza, come ad esempio i piani di intervento specifici della persona assistita, le soluzioni abitative adatte ad evitare l’ospedalizzazione ed anche le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro (v. anche: Assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare).

E della Legge Dopo di noi e del decreto attuativo del Ministero del Lavoro ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (17.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin; Titolo: “Piani su misura per i disabili gravi”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Piani d’intervento tarati sugli specifici bisogni della persona assistita, soluzioni abitative organizzate come spazi domestici per allontanare l’idea dell’ospedalizzazione, opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro.

Sono questi alcuni dei punti cardine del decreto del ministero del Lavoro attuativo della legge 112 del 22 aprile 2016 (cosiddetta del “Dopo di noi”) che lo scorso 10 novembre ha ottenuto il via libera della Conferenza unificata. Una legge, la 112/16, che ha l’obiettivo di evitare l’istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui mancano i genitori e di incrementare le risorse per l’integrazione – con dote di 90 milioni per il 2016, ripartiti (si veda la tabella a fianco) su base regionale – e lo sviluppo di una rete di protezione attraverso iniziative che vanno dall’istituzione di un fondo per l’assistenza successivo alla scomparsa dei genitori/familiari all’introduzione di regimi fiscali agevolati per l’assistenza.

Elemento cardine per l’individuazione dei requisiti per l’accesso del disabile grave alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo introdotto dalla legge 112/16 è la “valutazione multidimensionale” effettuata da equipe regolamentate dalle Regioni, le quali analizzano le capacità della persona di curare se stessa, inclusa la gestione di interventi terapeutici, la mobilità, la comunicazione e altre attività cognitive, le attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. «Queste commissioni – spiega l’onorevole Ileana Argentin, promotrice della legge 112 – saranno composte da un lato da sanitari, dall’altro da associazioni e tecnici degli enti locali -. In base alla valutazione effettuata verrà definito un progetto personalizzato per il disabile in cui sono individuati gli specifici sostegni e una figura di riferimento – il case manager – che ne curerà la realizzazione. Si tratta di una novità fondamentale perché in questa maniera si terrà conto dei bisogni di ogni singola persona».

In vista del venir meno del sostegno genitoriale nel progetto è previsto un percorso programmato di accompagnamento verso l’autonomia del disabile e la sua uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei fuori dal contesto familiare. Il decreto fissa le condizioni abitative, prevedendo anche gruppi appartamento o soluzioni di co-housing. Si tratta di soluzioni che devono prevedere l’ospitalità per non più di cinque persone (ma deroghe possono essere stabilite dalle Regioni) ed essere organizzate come spazi domestici, garantendo se possibile la presenza di oggetti e mobili propri.

Per favorire l’inserimento del disabile, il decreto stabilisce che i progetti personalizzati siano condivisi con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge 68/99 e includano la possibilità d’inserimento della persona in programmi di politiche attive del lavoro anche nella forma di tirocini: «Misure già previste – spiega Argentin – ma che vanno ribadite per abbattere una barriera culturale come quella di ritenere il disabile grave incapace di lavorare».

Il decreto definisce anche i criteri d’accesso alle misure del fondo, tenendo conto delle limitazioni dell’autonomia del disabile, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Viene garantita comunque la priorità d’accesso ai disabili gravi senza entrambi i genitori e del tutto privi di risorse economiche, ai disabili con genitori non più in grado di garantire ad essi nel futuro prossimo un sostegno genitoriale per una vita dignitosa e ai disabili inseriti in strutture residenziali dalla caratteristiche molto diverse da quelle previste dal decreto.

PER IL 2016 DOTE DI 90 MILIONI

Regioni Quota di popolazione

nella classe d’età

18-64 anni (%)

Risorse (euro)
Abruzzo 2, 2 1.980.000
Basilicata 1,0 900.000
Calabria 3,4 3.060.000
Campania 10,1 9.090.000
Emilia Romagna 7,3 6.570.000
Friuli V. G. 2,0 1.800.000
Lazio 10,1 9.090.000
Liguria 2,5 2.250.000
Lombardia 16,7 15.030.000
Marche 2,6 2.340.000
Molise 0,5 450.000
Piemonte 7,2 6.480.000
Puglia 6,9 6.210.000
Sardegna 2,9 2.610.000
Sicilia 8,6 7.740.000
Toscana 6,1 5.490.000
Umbria 1,5 1.350.000
Valle d’Aosta 0,2 180.000
Veneto 8,2 7.380.000
Totale 100,0 90.000.000

Il riparto del fondo per la disabilità grave su scala regionale

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