Advertisement

Rito Fornero sempre più vicino al capolinea:

Il Rito Fornero, a seguito della riforma del diritto del lavoro e del Codice di procedura Civile, è sempre più vicino al capolinea e verrà conseguentemente abolita tutta la normativa relativa alle cause sulla legittimità dei licenziamenti.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (26.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giovanni Negri; Titolo: “Per il rito Fornero capolinea più vicino”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il rito Fornero si avvia al capolinea. A recepire quello che ormai è un sentimento diffuso tra magistrati e avvocati è un emendamento dei relatori al disegno di legge delega sulla riforma del Codice di procedura civile in discussione in commissione Giustizia alla Camera. Un emendamento sul quale la sponda governativa è certa, visto che ha già ricevuto un assenso di massima da parte del ministero della Giustizia, d’intesa con quello del Lavoro.

La proposta, che potrebbe essere messa al voto della commissione già oggi, prevede la soppressione di tutti i 20 commi dell’articolo 1 della legge Fornero, quelli che hanno introdotto una forma processuale inedita per affrontare le cause sulla legittimità dei licenziamenti. Disposizioni che resteranno in vigore unicamente per le controversie ancora in discussione al momento dell’entrata in vigore della riforma.

Si prevede comunque l’istituzione di una corsia preferenziale per la trattazione dei giudizi nei quali è oggetto di conflitto la validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti sulla base dell’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori: per queste cause sono riservati giorni specifici nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sul rispetto della priorità di calendario.

In larga parte il contenuto dell’emendamento ricalca quello di un disegno di legge congiunto, messo a punto dall’Anm e dall’Agi (l’Associazione dei giuslavoristi) quasi 2 anni fa, quando già le criticità della nuova forma processuale erano emerse con forza. Già il Jobs act ne aveva preso atto sancendone di fatto il tramonto con la previsione del ritorno al “vecchio” rito, antecedente alla Fornero, per le cause sui licenziamenti di assunti con le nuove regole per il mercato del lavoro.

In questo modo, però, non avendo deciso la cancellazione già nel contesto del Jobs act si è dato vita a un doppio binario con evidenti incongruenze e paradossi. Nei licenziamenti collettivi possono così essere applicate forme processuali diverse alla medesima procedura, quando riguarda lavoratori assunti ante e post Jobs act. Oppure, altro caso concreto a una coppia di lavoratori licenziati entrami per il medesimo fatto (in ipotesi una rissa) si applicheranno regole differenti, tarate sulla diversa data di assunzione.

Del resto, il rito Fornero ha sollevato da subito dubbi e perplessità, anche perchè andava a incidere su una procedura ormai consolidata che non aveva manifestato, nel tempo, criticità elevate. A suo modo significativa di queste difficoltà di applicazione è la norma su uno dei cardini della procedura Fornero, la distinzione in due fasi: la prima fase, sommaria, si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, non soggetta a sospensione né a revoca e non appellabile; una seconda fase, eventuale, introdotta dall’opposizione contro questo provvedimento, a cognizione piena, si conclude con sentenza (impugnabile davanti alla Corte di appello).

Da subito si era posta la questione della identità o meno del giudice della prima fase rispetto alla seconda. Un dubbio che aveva indotto alcuni tribunali a sollevare la questione di legittimità costituzionale, questione poi risolta dalla Consulta escludendo che sia illegittima l’assenza di un obbligo di astensione per il giudice investito dell’opposizione all’ordinanza emanata nella fase sommaria, nel caso avesse pronunciato il provvedimento poi impugnato.

Nel testo dell’emendamento si disciplinano poi anche alcune procedure speciali: le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, se non proposte con il ricorso disciplinato dall’articolo 414 del Codice di procedura civile in materia di lavoro, sono introdotte con i rispettivi riti speciali previste dagli articoli 38 del decreto legislativo 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo 150 del 2011. La proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e successivi del Codice di procedura.

Advertisement