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Integrazione salariale le informazioni INPS:

L’INPS, con il Messaggio n. 306 del 2016 sul Fondo di integrazione salariale ha fornito i seguenti chiarimenti relativamente al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 306/2016.

Il Decreto legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo di solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

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a) i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;

b) i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale  di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

(Fonte: INPS)

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