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Sempre sul licenziamento dei dirigenti

Licenziamento del dirigente, non si applica il blocco previsto dal Cura Italia

Sempre sul licenziamento dei dirigenti:

Sempre sul licenziamento dei dirigenti occorre evidenziare che questa categoria di lavoratori non è tutelata dalla legislazione ordinaria che si applica agli altri lavoratori e che limita il potere di recesso datoriale. Naturalmente il licenziamento deve avvenire, come di regola, per iscritto e con il rispetto (tranne in ipotesi dettagliate dalla legge) del periodo di preavviso.

Licenziamento illegittimo dei dirigenti con indennità su misura

Licenziamento illegittimo dei dirigenti con indennità su misura:

Il decreto legislativo n. 23 del 2015 di attuazione del Jobs Act ha introdotto il nuovo contratto a tutele crescenti che si applica – come è noto – esclusivamente ai lavoratori inquadrati come operai impiegati o quadri assunti a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Invece in caso di licenziamento illegittimo dei dirigenti viene prevista una indennità su misura in applicazione della vecchia normativa e delle regole contenute nei CCNL di settore.

Iscrizione Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Iscrizione Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti:

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 21 del 24 06 2015, ha fornito chiarimenti circa l’Iscrizione all’Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

In particolare, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, sarà possibile sia ai fisioterapisti non vedenti con diploma di laurea che ai terapisti della riabilitazione non vedenti che abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della L.n. 42 del 1999, l’iscrizione all’Albo Professionale Nazionale (L.n. 29 del 1994), mediante presentazione di relativa domanda.

Accesso alla procedura di esodo

Giustificato motivo e obbligo di repêchage

Accesso alla procedura di esodo:

L’INPS, con il Messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, ha fornito agli interessati le istruzioni operative circa l’Accesso alla procedura di esodo (ex art. 4 della L.n. 92/2012).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4704/2015.

Differenti sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe

Differenti sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe:

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; solo l’identità delle situazioni, valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, potrebbe, infatti, privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata con quelle assunte in fattispecie analoghe.

Licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro

Istruzioni su indennità di malattia

Licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con lOrdinanza interlocutoria n. 13825 del 6 luglio 2015, “ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se anche per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro possa dirsi ormai superata – ed entro quali limiti – la disciplina contenuta nella norma di cui all’art. 26 del regio decreto n. 148 del 1931, all. A, in favore della disciplina in tema di licenziamenti individuali, e in particolare dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, quale norma inderogabile di carattere generale” (Presidente: Vidiri, Relatore: Doronzo).

Accordo tra Italia e Israele sulla sicurezza sociale

Accordo tra Italia e Israele sulla sicurezza sociale:

Entra in vigore oggi la Legge n. 98 del 18 giugno 2015 (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2015) che ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra Italia e Israele sulla sicurezza sociale (sottoscritto a Gerusalemme il 2.2.2010) ed interessa i lavoratori italiani in Israele e viceversa.

Tale Accordo ha l’obiettivo di regolare le relazioni tra la Repubblica Italiana e Israele nel campo della sicurezza sociale e sarà applicato per quanto riguarda l’Italia all’assicurazione obbligatoria generale su:

Accordo tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale

Accordo tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale:

Entra in vigore oggi la Legge n. 97 del 18 giugno 2015(G.U. n. 156 dell’8 luglio 2015) che ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra Italia e Giappone (Agreement: la versione in lingua inglese) sulla sicurezza sociale (sottoscritto a Roma il 6.2.2009) ed interessa i lavoratori italiani in Giappone e viceversa.

Tale Accordo ha l’obiettivo di regolare le relazioni tra la Repubblica Italiana e il Giappone nel campo della sicurezza sociale e sarà applicato per quanto riguarda l’Italia ai seguenti sistemi pensionistici:

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

Indennità una-tantum covid e indennità NASPI, istruzioni INPS

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate: 

L’INPS, con comunicato stampa in data odierna (8 luglio 2015), ha informato gli utenti interessati della pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del documento contenente le Domande frequenti (c.d. FAQ) relativamente alla Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Al riguardo si legge quanto segue nel suddetto comunicato.

Il Decreto Direttoriale n. 8 del 10 aprile 2015 ha disciplinato le modalità attuative dei flussi informativi e il disciplinare tecnico relativo alla Banca dati della prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, componente essenziale del Casellario dell’Assistenza, istituita presso l’INPS.

I dati che alimentano la Banca dati sono obbligatoriamente trasmessi dagli enti locali e dagli altri enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

Per superare le esitazioni comunicate dai predetti enti in fase di avvio della raccolta dati, l’Istituto ha pubblicato, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apposite “FAQ” con particolare attenzione alle modalità di accesso al servizio e alle tipologie di prestazioni da inserire.

Tempestività della contestazione disciplinare

Tempestività della contestazione disciplinare:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 14106 del 7 luglio 2015, ha ribadito che nel contestare l’illecito disciplinare al lavoratore, il datore di lavoro deve essere osservare il principio della tempestività della contestazione disciplinare, confermando così ancora una volta il proprio orientamento ormai consolidato in materia.

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