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Iscrizione Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti:

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 21 del 24 06 2015, ha fornito chiarimenti circa l’Iscrizione all’Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

In particolare, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, sarà possibile sia ai fisioterapisti non vedenti con diploma di laurea che ai terapisti della riabilitazione non vedenti che abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della L.n. 42 del 1999, l’iscrizione all’Albo Professionale Nazionale (L.n. 29 del 1994), mediante presentazione di relativa domanda.

Al riguardo, si legge quanto segue nella Circolare n. 21/2015, diretta – come sopra si è detto – a fornire indirizzi operativi con riferimento alla L.n. 29/1994, al fine di offrire criteri omogenei sia sotto il profilo pratico, sia sul piano interpretativo, alle strutture competenti all’iscrizione all’Albo professionale Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

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Premesso:

che l’art. 3, del Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia 22.12.1994, n. 775 prevede che all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i non vedenti “diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

che il citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” ha regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post laurea, rimettendo al Ministero della sanità l’individuazione, con proprio decreto, delle figure professionali da formare ed i relativi profili;

che l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione è avvenuta con appositi decreti emanati dal Ministero della sanità;

che in particolare, con il D.M. n. 741/1994 è stata individuata la figura e il profilo professionale del fisioterapista;

che con il Decreto 27 luglio 2000 del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata stabilita l’equipollenza tra il diploma universitario di fisioterapista e i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente e a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (sezione B della tabella) tra cui figura quello del terapista della riabilitazione;

che successivamente, con il Decreto 29 marzo 2001 del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, recante “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251 del 2000)”, nella fattispecie “professioni sanitarie riabilitative” è stata inclusa la sola figura professionale del fisioterapista;

tutto ciò premesso, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno essere iscritti nell’Albo professionale nazionale di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purchè abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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