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Accordo tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale:

Entra in vigore oggi la Legge n. 97 del 18 giugno 2015(G.U. n. 156 dell’8 luglio 2015) che ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra Italia e Giappone (Agreement: la versione in lingua inglese) sulla sicurezza sociale (sottoscritto a Roma il 6.2.2009) ed interessa i lavoratori italiani in Giappone e viceversa.

Tale Accordo ha l’obiettivo di regolare le relazioni tra la Repubblica Italiana e il Giappone nel campo della sicurezza sociale e sarà applicato per quanto riguarda l’Italia ai seguenti sistemi pensionistici:

  • assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti;
  • gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
  • gestione   separata dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • sistemi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria;

questo Accordo non si applicherà:

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  • alle prestazioni non – contributive finanziate completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale “(ai fini di questo Accordo, l’art. 13 non si applicherà al sistema pensionistico italiano)”;
  • all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Invece, per quanto riguarda il Giappone, tale Accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:

  • pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);
  • assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);
  • “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;
  • “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali);
  • “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includerà:

  • la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio (l’art. 13 dell’Accordo “non sarà applicabile al sistema pensionistico giapponese”);
  • al sistema assicurativo giapponese per l’impiego concernente le prestazioni di disoccupazione.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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