Licenziamento collettivo per cessazione totale attività, oneri del datore:
Con la sentenza n. 23736 del 2016 la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che anche in caso di cessazione totale dell’attività con licenziamento collettivo, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare le comunicazioni previste dalla L.n. 223/1991 e cioè ai sindacati e agli enti amministrativi.











