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Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS su concessione e pagamento

Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS sul pagamento

L’INPS, con il messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, ha reso note le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità d pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (emergenza COVID-19).

Ecco quanto si legge nel messaggio 2066/2020.

Premessa

In relazione alle attività da porre in essere a seguito dell’emanazione di provvedimenti di CIGS di secondo grado o della variazione delle modalità di pagamento dell’integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell’autorizzazione, con il presente messaggio si richiamano le indicazioni per la corretta gestione delle situazioni sopra rappresentate.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si riassumono, al paragrafo A), le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS nei seguenti casi:

  1. decreti di annullamento (efficacia retroattiva);

1.1. decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19);

  1. decreti di revoca (efficacia ex nunc);
  2. comunicazioni integrative di rettifica;
  3. decreti di modifica della modalità di pagamento;
  4. richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018;
  5. comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali  di ore fruibili per contratto di solidarietà.

Con riferimento alla CIGO, sono richiamate, al paragrafo B), le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

  1. CIGS

1) Decreti di annullamento

L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto.

L’inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di Sistema Unico da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria.

Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.

Esempio:

periodo autorizzato 1.1.2020 – 31.12.2020, ore n. 20.800 (52 settimane)

periodo annullato 1.10.2020 – 31.12.2020 (12 settimane)

Il numero di ore residue dovrà essere 16.000, cioè le ore totali divise per il numero di settimane originariamente autorizzate e poi moltiplicate per le settimane residue (20.880/52 x 40).

 

Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l’azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore anche in base alle previsioni dell’accordo relativo alla CIGS.

Al fine di consentire alle Strutture territoriali di modificare o annullare le autorizzazioni già emesse, la procedura informatica è stata implementata con un’apposita “utility”, del cui rilascio è stata data notizia in sistema UNICO (cfr. la news n. 290 del 29 aprile 2020).

1.1)    Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19)

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale e che devono sospendere il programma di cassa integrazione straordinaria – CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015). Si ricorda che le aziende che per settore di appartenenza non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria – CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga o di FIS.

In tali casi il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.

In sistema UNICO i suddetti decreti sono gestiti come:

–          annullamento parziale del decreto di CIGS in corso, dalla data di inizio della CIGO richiesta fino all’originaria data finale del trattamento CIGS;

–          nuova concessione sul decreto di CIGS che dispone lo slittamento a partire dalla fine della CIGO.

Esempio:

Decreto n. 104196: concessione dal 8.1.2020 al 7.1.2021

Richiesta CIGO COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020

Decreto n. 104800:

  • annullamento dell’autorizzazione sul decreto n. 104196 dal 9.3.2020 al 7.1.2021
  • nuova concessione CIGS sul decreto n. 104800 dal 10.5.2020 al 10.3.2021.

 

Pertanto, al termine del periodo di CIGO le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero di decreto che ha disposto la sospensione ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Per poter emettere tale autorizzazione le Strutture territoriali dovranno preliminarmente provvedere all’annullamento parziale dei periodi di CIGS sovrapposti alla CIGO (oppure CIG in deroga o FIS), secondo le istruzioni dettate al precedente paragrafo.

Non è pertanto più necessario l’utilizzo del file di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 47/2020 attesa l’implementazione della suddetta apposita utility.

Si raccomanda alle aziende di non utilizzare, a partire dalla data di inizio della CIGO (oppure CIG in deroga o FIS) richiesta per COVID, il numero di autorizzazione rilasciato sul decreto CIGS sospeso.

2) Decreti di revoca

La revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso.

Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.

Anche in tali casi, gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di revoca.

Essendo tali decreti di norma derivanti da iniziative dell’azienda stessa, non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni richiamate nel precedente paragrafo per i decreti di annullamento.

3) Comunicazioni integrative di rettifica

Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali rettifiche possono riguardare il numero dei lavoratori coinvolti (sia in aumento che in diminuzione), il mutamento della ragione sociale della ditta, la modifica delle unità produttive coinvolte o la correzione di altri dati.

Come nelle precedenti fattispecie, la procedura notifica all’operatore della Struttura territoriale competente la presenza del decreto di rettifica, con un avviso di obbligatoria lettura, per le conseguenti eventuali modifiche dell’autorizzazione già emessa.

4) Decreti di modifica della modalità di pagamento

 Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell’aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.

In entrambe le suddette fattispecie, l’operatore della Struttura territoriale competente riceve un avviso che segnala la presenza del decreto di modifica e l’autorizzazione originaria deve essere riparametrata secondo le istruzioni già fornite al paragrafo 1). Sul numero di decreto di modifica, inoltre, deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza dell’azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento.

5) Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018

A differenza delle casistiche di cui ai precedenti punti, nella fattispecie in esame l’eventuale variazione dell’autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell’azienda e non è determinata da un decreto ministeriale.

Le aziende, infatti, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 (Allegato n. 1), possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l’autorizzazione CIGS, l’esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti.

In tali casi, la Struttura territoriale competente deve valutare l’effettiva spettanza dell’esonero richiesto dall’azienda, in base ai criteri contenuti nella predetta circolare n. 4/2018 e nella nota del Ministero del Lavoro n. 15491 del 22 novembre 2019 (Allegato n. 2) e inviare, tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.

6) Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà

In questa particolare fattispecie, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell’INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali.

Si ricorda, infatti, che gli organi ispettivi, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27/2016, hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, così come previsto nell’accordo allegato all’istanza di integrazione salariale straordinaria con causale “contratto di solidarietà”.

L’operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria, secondo quanto previsto dalla citata nota ministeriale. La Struttura territoriale deve poi attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.

  1. CIGO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

1)Modifica della modalità di pagamento della cassa integrazione ordinaria

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015, il pagamento della prestazione della cassa integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio.

Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo alla competente Struttura territoriale INPS la documentazione di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 197/2015. Nei casi di Cassa integrazione ordinaria – CIGO per causali COVID-19 si ricorda invece (cfr. la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020) che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.

Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale sede deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova domanda dell’azienda, corredata dell’Allegato n. 2 di cui alla circolare n. 197/2015 (salvi i casi di CIGO per COVID), con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto.

In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

(Fonte: INPS)

Sospensione versamenti contributivi per emergenza covid, indicazioni INPS

Lavoratori autonomi occasionali e obbligo di comunicazione all'Ispettorato

L’INPS, con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2020, ha fornito ulteriori indicazioni circa la sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in applicazione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, anche in relazione alle precedenti indicazioni di cui alla Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e Circolare n. 52 del 09 aprile 2020. Nella stessa circolare l’INPS ha altresì fornito le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.

Contributi associativi Gestioni speciali, istruzioni per il versamento

Contributi associativi Gestioni speciali, istruzioni per il versamento

L’INPS, con il Messaggio n. 2015 del 15 maggio 2020, ha fornito istruzioni circa il versamento della prima rata del 2020 dei contributi associativi da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali evidenziando che al ricorrere di requisiti di determinate soglie di ricavi o compensi e di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta – la sospensione dei termini per il mese di maggio 2020 fino alla data del 30 giugno 2020.

Contagio da covid-19, chiarimenti sulle responsabilità datoriali

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per Covid-19
Covid-19, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro: Possono tirare un respiro di sollievo tutti gli imprenditori d’Italia.
I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza
L’INAIL, con un comunicato in data odierna ed in riferimento alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha chiarito meglio la sua posizione sulla questione della parificazione del contagio da covid-19 all’infortunio sul lavoro e alle conseguenze sul piano civile e penale del datore di lavoro.

Tale chiarimento si è reso necessario dopo che tutti gli imprenditori d’Italia si sono dichiarati preoccupati e spaventati dal contenuto del decreto (articolo 42, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto Cura-Italia) e dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020.

Ecco di seguito il testo del comunicato INAIL.

Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.

Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni.

La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

(Fonte: INAIL)

Nuove Linee Guida EU, su turismo, trasporti, strutture ricettive

​In considerazione dell’attuale scenario dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Commissione europea ha approvato lo scorso 13 maggio le seguenti nuove Linee Guida:

Istruzioni INPS su comunicazioni aziende codici conguaglio

Riduzione premi e contributi INAIL, chiarimenti INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 1997 del 14 maggio 2020, ha fornito istruzioni in merito all’invio delle comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni sulle integrazioni salariali di cui al decreto Cura Italia (v. Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Reddito e pensione di cittadinanza, aggiornamento dati richiedente e tutore

L’INPS, con il Messaggio n. 1983 del 14 maggio 2020, ha fornito istruzioni circa l’aggiornamento dei dati del richiedente e del tutore percettori del reddito o della pensione di cittadinanza.

Riscatto determinato a percentuale, prime istruzioni operative INPS

Pensami (PENsione A Misura), rilascio nuova versione simulatore

L’INPS, con il Messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020, ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (c.d. criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto).

Indennità decreto Cura Italia, pagamento su IBAN Area SEPA

Indennità decreto Cura Italia, pagamento su IBAN Area SEPA

L’INPS, con il Messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020, ha fornito informazioni in merito alla indennità di cui agli articoli da 26 a 30 e 30 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, alle istanze con pagamento IBAN dell’Area SEPA (extra Italia).

Sanificazione in azienda, i fondi INAIL alle imprese

Sanificazione in azienda, i fondi INAIL alle imprese

L’INAIL ha messo a disposizione delle imprese oltre 400 milioni di euro a fondo perduto a favore delle imprese anche individuali, allo scopo di finanziare le spese già sostenute (o da sostenere) per l’acquisto di apparecchiature ed attrezzature da utilizzare per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’isolamento o il distanziamento sociale dei lavoratori, per il controllo termosanitario durante gli accessi ai luoghi di lavoro utili per la rilevazione degli indicatori di un possibile contagio.

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