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È stato pubblicato sulla G.U. n. 30/2022 il Comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata resa nota la rivalutazione dell’assegno per i nuclei familiari numerosi e dell’assegno di maternità di base gestito dai Comuni.

La rivalutazione tiene conto della variazione nella media 2021 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno ai nuclei familiari numerosi e assegno di maternità) ed è pari all’1,9% (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022).

Pertanto:

NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI: IMPORTO ASSEGNO MENSILE

a) l’assegno mensile per i nuclei familiari ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a euro 147,90; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a euro 8.955,98;

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i nuclei familiari devono essere composti, per fruire dell’assegno in questione, da almeno un genitore e 3 figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica e possono essere figli del richiedente o del coniuge o possono essere in affidamento preadottivo.

Non vi rientrano, invece, i figli in affidamento presso terzi anche se risultano nella famiglia anagrafica del richiedente.

Tutti i requisiti in questione devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda al Comune (l’assegno poi viene erogato dall’INPS).

ASSEGNO MENSILE DI MATERNITÀ

b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a euro 17.747,58.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo, con le modalità indicate e a condizione che la donna non benefici di altri trattamenti economici previdenziali, oppure che ne beneficia ma il trattamento sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno mensile di maternità (in tal caso spetta la differenza tra i due). L’assegno viene poi erogato dall’INPS in un’unica soluzione una volta verificata, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i requisiti necessari.

L’assegno mensile di maternità spetta ai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo a condizione che il minore sia regolarmente soggiornante e residente in Italia, non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo o 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali.

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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