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L’INPS, con il Messaggio n. 3669 del 27.10.2021, ha fornito ulteriori indicazioni circa l’assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza (RdC) ed in particolare sulla quota supplementare del beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 3669/2021.

PREMESSA

L’articolo 1, comma 1, del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112, ha previsto il riconoscimento di un Assegno temporaneo per i figli minori (di seguito, anche AT), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e siano congiuntamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 1.

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L’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo (di seguito, integrazione RdC).

La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo – di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 79/2021 e alla circolare n. 93/2021 – la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 79/2021, l’Assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4/2019, non computandosi nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge. Conseguentemente, anche l’integrazione RdC, in quanto corrisposta a titolo di Assegno temporaneo, non rileva ai medesimi fini.

1.VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO TEMPORANEO

In tema di verifica dei requisiti necessari per l’accesso all’Assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, si rappresenta che:

– i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’Assegno temporaneo (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e n. 4), del decreto-legge n. 79/2021), risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 4/2019) per i quali la legge prevede controlli specifici;

– il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 79/2021) risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3), del citato decreto-legge n. 79/2021, prevede inoltre, quale requisito di attribuzione dell’Assegno temporaneo, che i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo.

L’Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno temporaneo.

2.INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI

Ai fini dell’integrazione RdC, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’Assegno temporaneo, effettuando la verifica dei requisiti e la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.

Pertanto, i percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.

Gli esiti delle integrazioni RdC saranno consultabili sul sito www.inps.it, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.

L’individuazione dei figli minori del nucleo familiare beneficiario di RdC, per i quali corrispondere d’ufficio l’integrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021, è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU in corso di validità utile ai fini della liquidazione del RdC, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

Sono ricompresi nella platea dell’integrazione RdC tutti i nuclei percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F”), nonché i nuclei in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

In caso di nuclei familiari in cui la DSU in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del RdC, sia presentata da soggetti diversi dai genitori legittimi o naturali (ad esempio, dichiarazione presentata da ascendenti o collaterali, quali nonno, zio, fratello del minore, ecc.), nei quali i minori presenti nel nucleo non sono indicati in DSU con il tipo rapporto “F”, l’integrazione RdC spetta quando sussiste, in assenza dei genitori nel nucleo ai fini ISEE, l’esistenza di un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore.

3.INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021, l’Assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 (cfr., sul punto, la circolare n. 93/2021).

Pertanto, l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021.

4.MODALITÀ DI EROGAZIONE

L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo, secondo le modalità illustrate ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 93/2021.

Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico, secondo gli importi indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 al decreto-legge n. 79/2021, e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

L’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 79/2021 prevede all’ultimo periodo che: “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, tuttavia, l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge prevede che l’INPS corrisponda d’ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto-legge, l’assegno, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Pertanto, in caso di affido condiviso del minore avente diritto all’Assegno temporaneo, questo viene corrisposto in forma di integrazione RdC, secondo le modalità di erogazione del RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo complessivo al secondo genitore affidatario che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC (genitore non convivente).

L’integrazione RdC viene erogata per l’intera somma spettante anche qualora il nucleo beneficiario del RdC sia oggetto delle decurtazioni previste dai commi 7, 8, e 9 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2019, per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità ivi stabiliti.

5.IMPORTO

L’integrazione RdC, come illustrato, è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell’importo teorico spettante di Assegno temporaneo, determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, richiamato dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Come previsto dall’articolo 4, comma 3, dello stesso decreto-legge, l’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo – stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo – la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

L’importo dell’integrazione RdC è calcolato con la seguente formula:

Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

Dove:

– “Importo teorico AT” è uguale all’importo in euro indicato dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero di figli minori presenti nel nucleo RdC;

– “Quota RdC minorenni” è uguale alla quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Di seguito si riportano gli importi teorici dell’Assegno temporaneo corrispondenti al livello di valore ISEE e al numero di figli presenti nel nucleo. (La tabella è consultabile cliccando su messaggio n. 3669 del 27.10.2021).

(Fonte: INPS)

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