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Il Ministero del Lavoro ha comunicato che è arrivato il benestare della Commissione Europea in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, nonché per la trasformazione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio-economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.

La Commissione Europea ha valutato tale misura come necessaria, adeguata e proporzionata, nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Nei mesi scorsi, anche l’INPS è intervenuto sull’argomento con la Circolare n. 56 del 12.04.2021 e con il Messaggio n. 1421 del 06.04.2021 al fine di fornire le prime indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.

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CHI PUÒ ACCEDERE ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO

L’agevolazione in questione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori e i datori di lavoro del settore agricolo), esclusa invece dal beneficio la Pubblica Amministrazione. Hanno invece diritto all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate anche gli enti pubblici economici e cioè:

  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati  in enti pubblici economici;
  • gli enti  trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.
MA QUALI SONO LE DONNE SVANTAGGIATE?

La definizione di donne svantaggiate ce la fornisce l’INPS e pertanto appartengono a questa categoria:

  • le donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • le “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Il rapporto di lavoro in questo caso può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • le donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (vanno conteggiati anche i contratti a termine di  durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua superiore a 8.145 euro, oppure lavoro autonomo  con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro).
REQUISITI

I requisiti per accedere al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e può essere utilizzato, come sopra si è detto,  per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a tempo determinato e loro eventuali proroghe e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’esonero contributivo i contratti di lavoro intermittente, l’apprendistato, il lavoro domestico.

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