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L’INPS, con la Circolare n. 53 del 28.04.2022, oltre a chiarire che l’integrazione del RDC – Reddito di Cittadinanza per effetto dell’Assegno unico universale – AUU è riconosciuta in base alla situazione del mese a cui il beneficio si riferisce, ed erogata il mese successivo, ha evidenziato che in alcuni casi l’integrazione del beneficio verrà riconosciuta automaticamente, mentre invece in altri casi sarà necessaria l’acquisizione di informazioni aggiuntive tramite il modello RDC – COM /AU che sarà reso a breve disponibile dall’Istituto.

Di seguito il testo della circolare n. 53/2022.

INDICE

  1. Premessa
  2. Verifica dei requisiti
  3. Individuazione dei beneficiari
  4. Diritto alle maggiorazioni
  5. Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione
  6. Importo
  7. Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc
  8. Regime fiscale e istruzioni contabili

 

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  1. Premessa

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con la Circolare n. 23 del 09.02.2022 l’Istituto ha illustrato le modalità di riconoscimento, l’ambito di applicazione e i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (di seguito, integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.

La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale – determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto – la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge n. 4/2019, non computandosi tra i trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, anche l’integrazione Rdc/AU, quale modalità specifica di corresponsione dell’assegno unico e universale ai percettori del Rdc, non rileva ai medesimi fini.

  1. Verifica dei requisiti

I requisiti previsti per l’erogazione dell’assegno unico e universale sono indicati all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 230/2021.

Per la loro verifica, in considerazione della corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale a integrazione del Rdc, si evidenzia quanto segue:

  • i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno (articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d), risultano assorbiti da quelli più restrittivi previsti per il Rdc dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4/2019, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia (articolo 3, comma 1, lettera b), si intende posseduto dal richiedente del Rdc in quanto assorbito dalla verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia.

I percettori del Rdc, pertanto, in quanto residenti in Italia, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Inoltre, si rammenta che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’assegno unico e universale sia corrisposto per i figli a carico, intendendosi per tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

  1. Individuazione dei beneficiari

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza (art. 2, comma 1, lett. a);
  2. per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, che soddisfi almeno una delle seguenti quattro condizioni:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1);

– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2);

– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3);

– svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4);

3.per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età (art. 2, comma 1, lett. c).

Relativamente alle condizioni elencate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2 della citata circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

Ai fini dell’integrazione Rdc/AU, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda.

L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a ventuno anni del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, per i quali corrispondere d’ufficio l’assegno unico e universale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

L’Istituto effettuerà i controlli relativi alla composizione del nucleo familiare attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.

Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).

Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo.

Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, la cui disponibilità sul sito istituzionale dell’INPS sarà comunicata con un successivo messaggio, le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.

In particolare, con il predetto modello, il richiedente o un altro componente del nucleo percettore del Rdc dovrà autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni previste dalla legge, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno unico e universale:

  1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);
  2. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);
  3. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);
  4. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n. 230/2021);
  5. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
  6. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  7. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
  8. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Non dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano:

a) minorenni;

b) o maggiorenni con disabilità.

L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 riconosce il diritto all’Assegno unico e universale per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Pertanto, in caso di presentazione di nuova DSU che comunichi l’intervenuta variazione del nucleo per effetto della nascita del figlio, saranno corrisposti i ratei di integrazione Rdc/AU riferiti al nuovo nato, comprensivi degli arretrati spettanti dal settimo mese di gravidanza.

  1. Diritto alle maggiorazioni

Le maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021 si applicano anche all’integrazione RdC/AU alle condizioni ivi indicate.

Le maggiorazioni previste dall’articolo 4 saranno erogate sulla base delle informazioni presenti nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 4, comma 8, spettante qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”.

La maggiorazione prevista dall’articolo 5 per i nuclei familiari che abbiano un valore dell’ISEE utile all’accesso all’assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori, sarà parimenti corrisposta previa autocertificazione contenuta nel modello “Rdc-Com/AU”.

Pertanto, in tali casi, nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni:

  • presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021);
  • diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (art. 5 del D.lgs n. 230/2021).

Per gli opportuni approfondimenti sul diritto alle menzionate maggiorazioni, si fa rinvio a quanto specificato nei paragrafi 4.1 e 5 della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

  1. Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione

L’integrazione Rdc/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo, secondo le modalità di seguito illustrate.

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione Rdc/AU, decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione.

Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avverrà in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il predetto modello “Rdc-Com/AU”.

Al riguardo, si specifica che gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU saranno corrisposti il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc, in modo da consentire all’Istituto di:

  • verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell’integrazione Rdc/AU;
  • effettuare la determinazione dell’importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall’importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

L’integrazione Rdc/AU di competenza marzo 2022 sarà quindi determinata con riferimento alla quota Rdc relativa ai figli a carico, spettante sulla base dell’importo della mensilità del Rdc di marzo 2022, ma sarà liquidata nel mese di aprile.

Inoltre, si precisa che, limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione Rdc/AU, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge, posto, in ogni caso, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Pertanto, il prelievo di tali somme non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro, previsto per tutte le Carte “PostePay”.

Gli esiti delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito www.inps.it, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.

  1. Importo

L’integrazione Rdc/AU è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del Rdc, fino a concorrenza dell’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale, determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto.

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l’integrazione è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta l’assegno unico e universale, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

Pertanto, l’importo dell’integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula:

Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)

Ciascuna delle due integrazioni entra nel computo solo se risulta un valore positivo. Eventuali valori negativi verranno equiparati al valore 0 (zero).

In particolare, l’integrazione Rdc/AU minorenni a carico è data dalla seguente formula:

Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico)

Dove:

– “Importo teorico AU figli minorenni” è uguale all’importo in euro indicato nella tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 230/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero di figli minorenni a carico presenti nel nucleo Rdc, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, integrato da quanto effettivamente spettante a titolo di maggiorazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

– “Quota Rdc figli minorenni a carico” è uguale alla quota di Rdc relativa ai figli minorenni a carico, aventi diritto all’assegno unico e universale, che fanno parte del nucleo familiare;

– la quota di Rdc relativa ai figli minorenni a carico che fanno parte del nucleo familiare verrà calcolata in base alla seguente formula:

Quota Rdc figli minorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli minorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]

Dove:

– “Importo Rdc” corrisponde al totale di beneficio economico mensile concesso al nucleo Rdc;

– “Scala di equivalenza figli minorenni a carico” corrisponde alla quota di scala di equivalenza Rdc determinata dalla presenza dei figli minorenni a carico presenti nel nucleo (0,2 per ogni minorenne);

– “Scala di equivalenza totale” corrisponde al valore totale della scala di equivalenza Rdc con la quale è stato calcolato l’importo della mensilità di decorrenza dell’integrazione.

Analogamente, per la determinazione dell’integrazione Rdc/AU maggiorenni a carico, sarà applicata la seguente formula di calcolo:

Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico)

Quota Rdc figli maggiorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]

Qualora la scala di equivalenza totale ottenuta sommando i parametri relativi a tutti i componenti del nucleo (maggiorenni e minorenni) sia ridotta per applicazione del tetto massimo (2,1, incrementato a 2,2 in presenza di disabili gravi non autosufficienti) saranno applicati criteri di maggior favore[1], al fine di non penalizzare i nuclei familiari in cui la presenza di uno o più figli a carico non comporti alcun aumento dell’importo del Rdc, relativamente a tali figli non conteggiati nella scala di equivalenza Rdc.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell’integrazione Rdc/AU.

Esempio 1:

Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 500 euro.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico= 175*2= 350 euro

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 500*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11

Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 350-111,11= 238,89 euro.

Esempio 2:

Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 700 euro.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175*3) + 85= 610 euro

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 700*(0,6/2) = 700*0,3= 210

Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 610-210 = 400 euro.

Esempio 3:

Nucleo Rdc composto da dichiarante (genitore solo) e tre figli a carico di cui uno minorenne, uno maggiorenne, con età inferiore ai 21 anni, e uno con età superiore ai 21 anni e disabilità (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 800 euro.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico= 430 euro in base agli importi di:

– 175 euro per figlio minore a carico;

– 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 anni;

– 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età superiore ai 21 anni e disabilità a carico.

Importo teorico AU minorenni = 175 euro;

Importo teorico AU maggiorenni = 170 euro

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800*(0,2/2) = 800*0,1= 80

Quota Rdc figli maggiorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800*(0,8/2) = 800*0,4= 320

Integrazione Rdc/AU minorenni = Importo teorico AU minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico = 175 – 80 = 95

Integrazione Rdc/AU maggiorenni = Importo teorico AU maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico = 170 – 320 = – 150 (valore negativo considerato 0)

Integrazione Rdc/AU (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico) = 95 + 0 = 95 euro.

  1. Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc

Tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.

In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza (ad esempio, nel caso di prestazioni di Rdc integrate con l’assegno unico e universale revocate o poste in decadenza sanzionatoria in prima istanza e successivamente riesaminate), sarà effettuato un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.

Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.

Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

In ogni caso, anche per tale fattispecie, sarà realizzato un conguaglio a consuntivo in relazione all’effettiva erogazione dei pagamenti a titolo di assegno unico e universale, fino al mese di febbraio di ciascun anno.

La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

In caso di riattivazione del Rdc, al termine del periodo di sospensione, sarà parimenti riattivata l’integrazione Rdc/AU e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati congiuntamente alla prestazione base del Rdc.

  1. Regime fiscale e istruzioni contabili

Come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le istruzioni contabili sono state fornite con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (cfr. il paragrafo 10). Nello specifico, è stato istituito il conto GAT30216 per la rilevazione dell’onere per l’assegno unico e universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza in forma di integrazione Rdc/AU ai sensi degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo n. 230/2021.

È stato altresì istituito il conto GAT30220 per la rilevazione dell’onere per la maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ai percettori del reddito di cittadinanza in forma di integrazione Rdc/AU, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021.

Sono stati inoltre istituiti il conto GAT24216 per il recupero e/o rentroito dell’assegno unico e universale per i figli a carico, fruito come integrazione Rdc/AU dai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, e il conto GAT24220 per il recupero e/o rentroito della maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale per i figli a carico fruito come integrazione Rdc/AU dai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza.

(Fonte: INPS)

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