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I lavoratori fragili, pubblici o privati, immunodepressi, disabili o con patologie oncologiche potranno rimanere in smart working fino al 31 dicembre 2020 e non potranno essere licenziati per superamento del periodo di comporto fino al 15 ottobre. Invece dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili potranno essere collocati (o rimanere) in modalità smart workinganche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”, come stabilito dal maxiemendamento che contiene le modifiche al DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) in sede di conversione in legge.

Tale emendamento, approvato all’unanimità dalla Commissione bilancio del Senato in sede di conversione del Decreto Agosto, è volto proprio alla “protezione” dal rischio contagio covid per i  lavoratori fragili, immunodepressi, malati oncologici e disabili che fruiscono della Legge 104, compresi in particolar modo i lavoratori della scuola.

Si rammenta che in base all’art. 26 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) i lavoratori fragili rimasti a casa vedevano equipararsi il periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile al ricovero ospedaliero e quindi fuori dal computo dei 180 giorni decorsi i quali potevano rischiare il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Tale disposizione veniva poi prorogata ancora una volta fino al 31 luglio dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e poi non più rinnovata: in tal modo i lavoratori fragili, successivamente a tale data, erano costretti a scegliere se restare a casa prendendo le ferie o rientrare al lavoro e rischiare il contagio.

Ecco l’emendamento relativo all’art. 26, comma 2 e 2-bis, nel testo approvato dal Senato e all’esame della Camera:

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2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 

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