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L’INPS, con la Circolare n. 57 del 2018, ha fornito informazioni sulla nuova misura di contrasto alla povertà (REI) a seguito delle modifiche introdotte dalla L.n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) al d.lgs. n. 147/2017.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 57/2018.

  1. Premessa

Con la Circolare 172 del 2017 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla disciplina della nuova misura di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione (ReI), introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in relazione ai requisiti di accesso, alla decorrenza e durata della misura, al finanziamento, nonché all’importo della misura.

Si allega il modello di domanda di ReI, modificato alla luce delle predette novità.

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  1. Destinatari e requisiti. Modifiche di cui all’articolo 1, commi 190, 191 e 192, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

2.1. Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n. 205/2017. Risulta infatti abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b) “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.

Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel nucleo, la mera “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”.

I rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per quanto non specificato alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1, punto 1.2.

2.2. Modifiche con decorrenza 1 luglio 2018

In ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Pertanto, per accedere al ReI, le domande presentate a far data dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare i predetti requisiti familiari.

 Per il resto delle informazioni consultare il testo integrale della Circolare n. 57 del 2018  e del suo allegato (All. 1) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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