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L’INPS, con la Circolare n. 59 del 2018, ha fornito istruzioni applicative della disposizione normativa sui destinatari della rivalutazione dei turni notturni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del d.lgs. n. 67/2011 e presentazione delle domande di accesso al beneficio.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare n. 59 del 2018.

  1. Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato

I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

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La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.

  1. Copertura finanziaria

L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l’attuazione delle disposizioni in argomento, prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall’anno 2020.

  1. Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato

I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.

  1. Copertura finanziaria

L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l’attuazione delle disposizioni in argomento, prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall’anno 2020 (Allegato 1).

 (Fonte: INPS)

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