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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 1378 del 2018, ha stabilito che è “illegittimo il licenziamento della dipendente che si era assentata dal lavoro avendo avuto il padre un infarto durante la notta. La domanda di ferie – da presentarsi normalmente in via preventiva – può essere presentata sul momento in caso di gravi motivi” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 22 gennaio 2018).

Ma vediamo insieme i fatti di causa.

Con sentenza n. 519/2015 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a … dalla Casa di Cura .. s.r.l., sulla base di contestazione con la quale si addebitava alla lavoratrice la ingiustificata assenza dal servizio nei giorni …

Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, pacifico che il padre della …, nella notte del .., aveva accusato un infarto ed era stato ricoverato in ospedale, ha ritenuto che la prova orale aveva confermato sia la circostanza che la lavoratrice, il giorno… aveva telefonato in azienda per avvisare della necessità di assentarsi dal lavoro per assistere il genitore e che la dipendente con la quale aveva parlato le aveva chiesto di specificare se intendeva prendere giorni di permesso o di ferie, sia che la domanda di fruizione delle ferie in relazione ai giorni … era stata effettivamente presentata, circostanza quest’ultima contestata dalla società datrice; dalla prova orale era, altresì, emerso che la domanda di ferie, da presentarsi normalmente in via preventiva, in caso di urgenza poteva essere presentata anche in un secondo momento, essendo sufficiente la comunicazione alla società dell’assenza ed il relativo motivo, prescindendosi, nell’immediato, dall’imputazione dei giorni di assenza a ferie o a permessi, indicazione demandata alla successiva regolarizzazione della situazione. Il giudice di appello ha, quindi, osservato che: anche a voler ritenere che la istanza di ferie non fosse stata presentata, la ricostruzione degli accadimenti  non consentiva di configurare nella condotta della … un’assenza arbitraria e ingiustificata, espressione di atteggiamento incurante e disinteressato della dipendente ma, piuttosto, la violazione di regole imposte dalla parte datoriale in ordine alla richiesta di ferie, in una situazione di emergenza nella quale la lavoratrice aveva comunque avvisato la società ricevendo rassicurazioni dall’amministrazione che se vi fossero stati problemi sarebbe stata avvisata; la contestazione, formulata in prime cure dalla società, relativa al fatto che il … non era il padre naturale della …, non reiterata nell’atto di gravame ma solo nelle note conclusive, risultava superata dalla concessione del permesso obbligatorio previsto dalla legge n. 53/2000, concessione che implicava il riconoscimento del rapporto parentale; non poteva tenersi conto dei procedimenti disciplinari, non contestati quale recidiva, mancando la indicazione degli specifici fatti cui si riferivano le sanzioni irrogate; la eccezione ex art. 1227 cod. civ. formulata dalla società, relativa alla mancata attivazione della ricorrente nella ricerca di una nuova occupazione lavorativa, risulta inammissibile in quanto tardiva e comunque, anche a volerla configurare quale eccezione in senso lato, la stessa andava respinta per essersi la lavoratrice immediatamente attivata con ricorso cautelare; la mancata iscrizione nelle liste di collocamento non aveva aggravato le conseguenze del danno tenuto conto del breve tempo trascorso tra il licenziamento e la reintegra e delle notorie difficoltà del mercato del lavoro siciliano.

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Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la datrice di lavoro che veniva rigettato con condanna alle spese di lite.

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