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Barilla condannata per condotta antisindacale per la trattenuta sullo sciopero:

E per saperne ancora di più sulla vicenda della condanna per condotta antisindacale della Barilla (Corte di Cassazione, sentenza 30422 del 2017) che – come vi abbiamo già raccontato – ha trattenuto ai dipendenti in sciopero otto ore di retribuzione, corrispondenti ad una giornata lavorativa (oltre alla trattenuta della normale retribuzione per le ore non lavorate, come per legge) riportiamo di seguito anche l’articolo pubblicato oggi (20.12.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: F. Machina Grifeo; Titolo: “Antisindacale la trattenuta per lo sciopero contro la flessibilità”).

Ecco l’articolo.

La Cassazione, sentenza n. 30422 del 19 dicembre, ha condannato Barilla per condotta antisindacale per aver trattenuto 8 ore di stipendio, corrispondenti ad una giornata (in aggiunta alla mancata retribuzione per le ore non lavorate), ai dipendenti in sciopero contro la flessibilità richiesta dall’azienda per la giornata di sabato. Bocciato dunque il ricorso dell’azienda contro Flai Cgil di Ascoli Piceno sede dello stabilimento.

Per la Corte di appello la trattenuta comportava «un effetto deterrente rispetto all’adesione dei lavoratori a iniziative dello stesso genere» e ciò «a prescindere da una reale volontà del datore di lavoro di ledere le prerogative sindacali e il diritto di sciopero». Inoltre, la condotta doveva considerarsi «ancora attuale, stante il possibile protrarsi nei lavoratori dell’effetto psicologico e comunque di una situazione di incertezza circa il regime applicabile al blocco della flessibilità». Contro questa decisione Barilla ha fatto ricorso contestando, fra l’altro, il «requisito dell’attualità della condotta datoriale», in quanto avente «natura istantanea, esaurendosi nella trattenuta di otto ore di retribuzione per i dipendenti dello stabilimento di Ascoli Piceno che avevano aderito al blocco della flessibilità».

Per la Suprema corte però, in tema di repressione della condotta antisindacale, va dato seguito all’indirizzo per cui «il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale». E tale accertamento è demandato al giudice di merito (n. 3837/2016). Per cui, prosegue la decisione, nel caso affrontato, il giudice di appello, con motivazione «sintetica ma adeguata», ha valorizzato «il perdurare, in capo ai lavoratori, “dell’effetto psicologico” di deterrenza rispetto alla ripetizione di condotte analoghe a quella posta in essere (sciopero nella giornata di sabato) e sanzionata dalla società (mediante trattenute sulla retribuzione), “e comunque di una situazione di incertezza circa il regime applicabile al blocco della flessibilità”». Inoltre, «un tale effetto di dissuasione non poteva dirsi escluso “dalla possibilità di ottenere coattivamente il pagamento di quanto spettante”, né, a fortiori, “dal (solo successivo ed a distanza di oltre tre mesi) conguaglio operato a fine anno”».

In definitiva per i giudici al fine di integrare la condotta antisindacale «è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero».

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