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Ritenute previdenziali, mancati versamenti e depenalizzazione:

Torniamo a parlare del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e della parziale depenalizzazione del reato, anche alla luce della Circolare n. 121 del 2016 dell’INPS della quale vi abbiamo già informato nei giorni scorsi (v. “Omesso versamento contributi, depenalizzazione parziale del reato”).

La parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali si è reso necessario, poiché il precedente sistema in vigore stava “congestionando” i tribunali, visto che scattava il penale anche per omissioni di modesta entità.

E di ritenute previdenziali e di parziale depenalizzazione del reato di omissione del loro versamento ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (6.7.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Omesse ritenute, verifica annuale”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Parzialmente depenalizzato – da gennaio di quest’anno- il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute in busta paga. Visto che il precedente impianto sanzionatorio rischiava di congestionare i tribunali anche per omissioni di modesta entità, il legislatore è, infatti, intervenuto introducendo un regime differente modulato in relazione all’entità del mancato versamento: se quest’ultimo non supera i 10mila euro annui viene a configurarsi un illecito amministrativo punibile con una sanzione da 10mila a 50mila euro. Se, invece, il datore di lavoro “si dimentica” in tasca ritenute, prelevate ai lavoratori, per un ammontare superiore a 10mila euro annui, allora si va sul penale e si rischiano fino a tre anni di reclusione e una multa che può arrivare a 1.032 euro. La stessa norma prevede, tuttavia, una via di fuga che intende premiare il comportamento positivo del datore di lavoro, il quale non va incontro alle sanzioni (sia quella penale, sia quella amministrativa) se provvede a effettuare il versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Con la circolare 121/2016 di ieri l’Inps analizza l’impianto normativo, fornendo il suo punto di vista anche alla luce della nota del ministero del Lavoro 29/0002839/P/2016. Considerato che l’elemento discriminatore, per l’identificazione della violazione, è l’importo omesso in un arco temporale ben definito dalla norma, l’Istituto precisa che lo stesso deve intendersi riferito al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Tuttavia, considerato che i datori di lavoro e i committenti rispettano scadenze sfalsate, in genere collocate nel mese successivo a quello di competenza, l’Inps afferma che – per verificare se la soglia di 10mila euro sia stata superata o meno – si devono considerare i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (con scadenza al 16 gennaio), fino a quelli relativi al mese di novembre (da versare entro il 16 dicembre). Quindi, in sostanza, la verifica si esegue sommando gli importi dovuti ma non pagati, con scadenza di versamento nell’anno considerato a prescindere dal periodo a cui gli stessi si riferiscono. Trattando di un multi periodo, il controllo può essere effettuato solo dopo che l’arco temporale di riferimento si è concluso, sommando quanto non versato, pur se riferito a gestioni diverse e ciò a prescindere dalle denunce di riferimento.

La contestazione della violazione amministrativa viene effettuata dallo stesso funzionario che l’ha accertata. Il trasgressore ha 30 giorni a disposizione per trasmettere una memoria scritta a difesa, allegando documenti; inoltre può chiedere di essere sentito in merito. Con la notifica dell’atto, l’Ente assegna i tre mesi per eseguire il versamento che libera completamente il debitore. È importante ricordare che il ministero del Lavoro ha ritenuto compatibili i tre mesi con i 60 giorni concessi all’autore della violazione per eseguire il pagamento in misura ridotta; gli stessi decorrono dalla fine del trimestre e il debitore può pagare con una sanzione più bassa (la più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo); nel caso in esame 16.666 euro.

Il procedimento per la contestazione della violazione in caso di omissioni superiori a 10mila euro in un anno è diversa, vista la rilevanza penale del caso; circostanza che potrà essere compiutamente accertata, solo dopo che sia trascorso l’anno. Analogamente a quanto previsto per le violazioni di importo inferiore, anche in questo caso sono concessi al trasgressore i tre mesi per eseguire il pagamento che estingue il reato. Al momento l’Inps fa sapere che procederà a denunciare il reato all’Autorità giudiziaria anche se, nel trimestre concesso, è intervenuto il pagamento. Non è escluso, sembra leggersi tra le righe dell’ultima parte della circolare in commento, che in futuro tale comunicazione possa essere evitata.

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