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L’INPS, con il Messaggio n. 3774 del 04.11.2021, ha fornito indicazioni circa le domande per l’esonero contributivo previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Di seguito il testo del messaggio n. 3774/2021.

PREMESSA

Con la Circolare n. 131 del 08.09.2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui agli articoli 16 e 16- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che dispongono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

In particolare, al paragrafo 6 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” devono utilizzare lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

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1.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 137/2020

Con il presente messaggio si comunica che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16- 16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, il modulo consente al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo.

Si evidenzia che in sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.

Si evidenzia che la richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo è vincolata al possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4 della circolare n. 131/2021.

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA), sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente.

1.1 DATORI DI LAVORO CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI ESONERO

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata.

Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Al riguardo si evidenzia che l’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e della capienza delle risorse stanziate per soddisfare le domande pervenute.

L’importo dell’esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le aziende con CIDA, si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021. Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.

Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati dal legislatore alla misura agevolativa (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 131/2021), l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.

 Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento, sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.

Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

1.2 LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI ESONERO

Il modulo di domanda esporrà gli importi precompilati con l’importo dell’esonero separatamente per l’anno 2020 (mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (mese di gennaio). Per i periodi inferiori al mese l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione a mezzo specifica news dell’importo autorizzato. Nella medesima news sarà comunicato l’importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell’emissione del 2020, con la scadenza originaria del 16 gennaio 2021, e l’importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo news, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.

Gli esiti delle domande saranno, in ogni caso, consultabili nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.

L’importo dell’esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla terza e quarta rata dell’emissione del 2020.

L’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.

Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 124/2021), l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata).

I lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l’emissione del 2021 possono, comunque, presentare la domanda di esonero. In tal caso, per autorizzare l’esonero entro i termini previsti dal Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021), l’Istituto provvederà ad elaborare anche per essi il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e a rendere disponibili le rate da versare nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”. Il contribuente è tenuto a pagare le rate già scadute entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news dell’importo autorizzato in via definitiva, riducendo l’importo della rate da versare dell’importo dell’esonero indicato nella news.

Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere ridotto a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

(Fonte: INPS)

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