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Agevolazioni assunzioni la difficoltà delle verifiche:

Relativamente alle agevolazioni assunzioni è sempre più difficile per gli ispettori verificare le irregolarità a carico dei datori di lavoro che hanno illegittimamente usufruito dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

A parere del Ministero del Lavoro tra tutte le aziende ispezionate, circa il 19% presenta irregolarità e quindi circa un’azienda su cinque ha erroneamente applicato le agevolazioni assunzioni.

I datori di lavoro, infatti, avrebbero posto poca attenzione al rispetto dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell’esonero contributivo e cioè: l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con qualsiasi datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione e l’inesistenza di una assunzione con lo stesso datore di lavoro (quello cioè che sta per effettuare la nuova assunzione) comprese le società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nell’ultimo trimestre del 2014 (per le agevolazioni assunzioni del 2015) o del 2015 (per le agevolazioni assunzioni del 2016).

Ed infatti, come riportato oggi (5.4.2016) anche dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Bonus assunzioni, verifica difficile”):

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se il rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso datore di lavoro è cessato prima del semestre precedente la nuova assunzione, è opportuno che l’interruzione sia effettiva, mentre se si tratta di un’azienda diversa ma operante nello steso ambito produttivo, si dovrà provare che tra le due imprese non c’è alcun nesso societario.

Nel primo anno di operatività del bonus, i datori di lavoro – a titolo probante – hanno chiesto ai lavoratori una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, corroborata dalla scheda rilasciata dal centro per l’impiego competente, con annotata la cronologia dei rapporti di lavoro (così come segnalati dai datori di lavoro con la trasmissione del flusso unilav).

Vi è, tuttavia, un elemento ostativo di non facile individuazione: si tratta dell’impossibilità di applicare lo sgravio quando, anche in assenza di una delle due cause di esclusione sopra citate, è esistito un rapporto lavorativo (che si può collocare ben oltre il semestre antecedente la data della nuova assunzione) e il precedente datore di lavoro ha giù usufruito dello sgravio (indifferentemente quello del 2015 o del 2016). Il punto è capire come il datore di lavoro che sta assumendo possa verificare tale circostanza.

Lo sgravio è di competenza dell’azienda e per questo motivo il lavoratore non può certificarne, in luogo del datore dell’epoca, la relativa fruizione. Impossibile anche dedurlo dalla scheda rilasciata dal Cpi. Si può chiedere al lavoratore di farsi parte attiva e di raccogliere una dichiarazione di responsabilità del datore dei lavoro presso cui ha lavorato in precedenza. Soluzione soddisfacente solo in parte in quanto, se si rilevasse mendace, il recupero della facilitazioni contributive, con l’aggiunta degli oneri accessori, avverrebbe in ogni caso.

Il problema, peraltro, riguarda anche l’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2016 che, per quanto presenti meno appeal, si muove sulle medesime logiche del precedente e mantiene le stesse condizioni di accesso. Per avere una salvaguardia su questo specifico punto servirebbe un’attestazione più qualificata. Visto che le aziende rischiano grosso e sono nell’impossibilità di effettuare la verifica, l’inserimento di un nuovo servizio online dell’Inps – unico ente pubblico che conosce i fatti – potrebbe essere d’ausilio.

Ecco una sintesi delle agevolazioni assunzioni:

NORME E CARATTERISTICHE

La legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) ha introdotto un esonero contributivo triennale, per i datori di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate durante l’anno scorso. La legge di Stabilità 2016 (L.n. 208/2015) le agevolazioni assunzioni sono state riproposte ma in misura ridotta. Nello specifico: un esonero contributivo della durata di due anni e nella misura del 40% di quanto dovuto e con un ammontare massimo annuo di euro 3.250.

CONTRATTI AGEVOLATI

Le agevolazioni assunzioni sono riconosciute per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato di somministrati, dirigenti, lavoratori part-time e soci di cooperative se subordinati. Le agevolazioni assunzioni si applicano anche per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, le trasformazioni di collaborazioni, le assunzioni di pensionati. Restano esclusi dalle agevolazioni i lavoratori domestici e gli apprendisti.

REQUISITI

Le agevolazioni assunzioni non possono essere richieste in tali ipotesi:

  • nel caso in cui nell’ultimo trimestre del 2015 per il bonus 2016 o nell’ultimo trimestre del 2014 per il bonus 2015, il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore o con un’azienda dello stesso gruppo;
  • se il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
  • nel caso in cui il datore di lavoro abbia già in precedenza  fruito dell’esonero 2016 o 2015 per il medesimo lavoratore;

BENEFICIARI

Nell’anno 2015 con le agevolazioni assunzioni sono stati costituiti 1,4 milioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in pratica il 61% di tutte quelle effettuate lo scorso anno

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