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L’INPS, con il Messaggio n. 1216 del 16.03.2022, ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di esonero contributivo di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e le indicazioni operative per la fruizione del beneficio.

Di seguito il testo completo del messaggio n. 1216/2022.

PREMESSA

Con la Circolare n. 156 del 21.10.2021 sono state fornite indicazioni relative all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici Ateco di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, per il mese di febbraio 2021.

Premesso quanto sopra e richiamato quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, si precisa che possono accedere all’esonero in oggetto anche i datori di lavoro delle aziende DM appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei predetti codici Ateco, coerentemente con l’inquadramento aziendale (CSC).

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Al paragrafo 5 della citata circolare n. 156/2021 è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” devono utilizzare lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

In relazione a quanto sopra evidenziato, con il presente messaggio si illustrano le modalità di presentazione delle domande di esonero in oggetto e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione del beneficio.

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73

Il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, a decorrere dal 17 marzo 2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande. La predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande. Ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente.

A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.

La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022, fermo restando quanto precisato di seguito per il superamento del limite delle risorse disponibili.

Al riguardo si evidenzia che, qualora dal monitoraggio delle risorse utilizzate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori. L’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa.

Il modulo di domanda consente al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo, in coerenza con quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito della sesta modifica al Quadro Temporaneo (Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021), la Commissione europea ha prorogato la concedibilità degli aiuti temporanei al 30 giugno 2022 e ha aumentato il massimale di erogazione degli stessi ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del predetto Quadro Temporaneo nelle seguenti misure:

Sezione 3.1

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Sezione 3.12

– 12 milioni di euro per impresa.

Successivamente, le autorità italiane hanno notificato il regime di aiuto SA.57947 “Misure di sostegno alle imprese che svolgono attività nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura e attività connesse, in relazione alla crisi dell’epidemia COVID-19“, da ultimo autorizzato dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2021 con decisione C(2021)3364 del 6 maggio 2021, ai fini della reintroduzione del predetto regime fino alla data del 30 giugno 2022 e con il relativo adeguamento dei massimali di aiuto come specificati nella sesta modifica del Quadro Temporaneo.

La Commissione europea, con decisione C(2022)599 final del 28 gennaio 2022, ha autorizzato la reintroduzione del regime di aiuto SA.57947 e, pertanto, la concedibilità delle agevolazioni allo stesso riconducibili fino al 30 giugno 2022, nel rispetto dei massimali di aiuto sopra descritti, ai quali le aziende richiedenti l’agevolazione di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 devono attenersi in sede di presentazione della domanda di concessione del beneficio.

In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero oggetto della loro domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto. La richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo è vincolata al possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4 della circolare n. 156/2021.

Si evidenzia, infine, che le domande finalizzate alla richiesta dell’esonero in argomento non potranno essere inoltrate per le posizioni contributive (matricole) contraddistinte dal codice di autorizzazione “7A” avente il significato di “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cfr. il messaggio n. 4145 del 6 novembre 2020), utilizzabile per l’accesso alla CIG in deroga e non anche per il versamento della contribuzione previdenziale.

Pertanto, le eventuali domande pervenute utilizzando le matricole contraddistinte dal predetto codice di autorizzazione 7A non saranno considerate valide ai fini del riconoscimento dell’esonero in trattazione. Per l’accesso all’esonero le aziende devono fruire delle posizioni contributive identificate dalla matricola e/o CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) utilizzata per la trasmissione dei flussi Uniemens utilizzati per la quantificazione dell’importo da versare per la contribuzione relativa al mese di febbraio 2021.

1.1 DATORI DI LAVORO CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI ESONERO

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo CIDA, sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.

Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza dell’indirizzo pec, della comunicazione a mezzo posta ordinaria dell’importo autorizzato in via definitiva i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.

Con specifico messaggio sarà data notizia dell’avvenuto invio delle predette comunicazioni ed evidenziata la data di scadenza entro cui i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento.

Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, nonché del rispetto del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.

Per le aziende con CIDA si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021. Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.

Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD) riferiti al I trimestre di competenza 2021 e l’emissione di riferimento.

I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive, secondo le consuete modalità.

1.2 LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA CHE PRESENTANO LA DOMANDA

Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021; detto importo potrà essere variato in diminuzione. L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima posizione aziendale sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.

In caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare, la domanda di esonero dovrà essere inviata negli stessi termini previsti per l’invio delle domande telematiche dal 27 marzo 2022 al 26 aprile 2022 alla casella di posta elettronica certificata della Struttura territoriale competente alla gestione della posizione contributiva, dall’erede legittimo, testamentario o in comunione ereditaria con oggetto: “Domanda di esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021 eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto)”, allegando il modulo “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021” reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, allegando la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dall’erede che chiede l’esonero, in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
  • copia del documento di riconoscimento dell’erede che chiede l’esonero.

Sono legittimati alla trasmissione della domanda anche i soggetti delegati dall’erede.

Si evidenzia che le domande di esonero presentate per le posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza; in caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.

I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”; tale data sarà resa nota con specifico messaggio.

L’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.

Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 124/2021), o all’esonero under 40 di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge n. 178/2020 (cfr. le circolari n. 72/2020 e n. 47/2021), l’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata) ove risulti capienza.

Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

  1. INDICAZIONI OPERATIVE
2.1 DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE GESTIONI PRIVATE

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”,che assume il più ampio significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 e art.70 D.L. 73/2021”.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007, rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza maggio 2022.

Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione “L557”, avente il significato di “Recupero esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/ <CausaleACredito, indicando l’importo presente nell’istanza.

La procedura provvederà alla ricostruzione di una proposta Vig a credito dell’azienda, credito che verrà utilizzato dall’operatore a chiusura dell’inadempienza aperta al nuovo recupero crediti.

2.2 DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle a cui sarà concesso l’esonero in oggetto, ottenuto il codice di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 2.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile ed entro quella di competenza del mese di maggio 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, relativo al mese di febbraio 2021, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2021;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di febbraio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “27”, avente il significato di “Esonero contributivo di cui all’art. 70 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

2.3 DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE INVIANO LE DENUNCE DI MANODOPERA AGRICOLA DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA SEZIONE AGRICOLA DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8H”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora, a seguito degli ulteriori controlli, si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

Le aziende che hanno effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2022, secondo le consuete modalità.

  1. ISTRUZIONI CONTABILI

L’esonero contributivo previsto dall’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021 verrà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), al conto in uso ridenominato:

GAW37189 – per rilevare lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi appartenenti alle filiere agricole, della pesca, dell’acquacoltura e dei settori agrituristico e vitivinicolo – art. 16 e 16bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al conto GAW37189, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 2 del presente messaggio. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, ai codici “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, e “L557”, avente il significato di “Recupero esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata e per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta nell’Allegato 1la variazione intervenuta al piano dei conti.

(Fonte: INPS)

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