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Formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 4 del 2016, sulla formazione specifica dei lavoratori di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81 del 2008, avanzato dalla Assobiomedica.

In particolare l’istante ha chiesto di sapere se sia possibile per le aziende “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti”.

Al riguardo la Commissione ha premesso che l’Accordo Stato – Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011, disciplina “ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 , del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008”.

Il punto 3 dell’Accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I.

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Tutto ciò premesso la Commissione ha fornito le seguenti indicazioni.

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

L’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011, citato in premessa, stabilisce chiaramente al punto 3 che “sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori […]”. Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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