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Riduzione contributiva nel settore edilizia:

L’INPS, con la Circolare n. 52 del 2016 sulla riduzione contributiva nel settore edilizia per l’anno 2015, ha fornito agli interessati le relative indicazioni operative del caso.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 52/2016.

PREMESSA

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze -pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it – ha confermato per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

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Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l’insieme delle modalità operative.

  1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 (1).

Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (2).

Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:

  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
  • non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
  1. Condizioni di accesso al beneficio.

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190 del 2014).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti  – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 52 del 2016 e ai suoi Allegati (Allegato n. 1 e Allegato n. 2) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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