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Conguagli CIG entro il mese di marzo:

Il 23 marzo prossimo è il termine ultimo per i conguagli CIG, come previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, e decorso tale termine i datori di lavoro perderanno il diritto al rimborso.

Questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (17.3.2016) sul Sole 24 Ore (Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Entro marzo i conguaglio Cig”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Conguagli Cig obbligatori con l’uniemens di marzo: i datori di lavoro che ignoreranno l’importante appuntamento, perderanno il diritto ad avere il rimborso. Giunge infatti a scadenza un ter mine perentorio previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Sono interessate le aziende titolari di trattamenti di cassa integrazione – con il periodo concluso entro il 23 settembre 2015 – già autorizzati ma non ancora conguagliati. Tali soggetti devono affrettarsi a recuperare le somme spettanti, perché il 23 marzo scade il termine entro cui è possibile rientrare in possesso delle somme corrisposte ai lavoratori.

In realtà, i datori di lavoro e gli intermediari avranno a disposizione qualche giorno in più. Infatti, come comunicato dall’Inps nella circolare 197/2015, il termine va riferito al periodo della denuncia contributiva marzo 2016, i cui termini di pagamento e di trasmissione telematica sono rispettivamente il 18 aprile (il 16, infatti, cade di sabato) e il 2 maggio (il 30 aprile è sabato).

È questo uno degli effetti che derivano dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai profili regolamentari della cassa integrazione guadagni.

L’articolo 7 del Dlgs, che disciplina le modalità di erogazione e i termini per il rimborso delle prestazioni, ha introdotto, infatti, una scadenza decadenziale di sei mesi per l’effettuazione dei recuperi da parte dei datori di lavoro.

A regime, la norma prevede che per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) o, se antecedenti, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o il rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori debbano essere effettuati entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della durata della concessione; laddove l’autorizzazione sia successiva, il semestre decorre dalla data del provvedimento di concessione.

Invece, per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto di riordino, i sei mesi decorrono da tale data e, quindi, dal 24 settembre 2015 (da qui la scadenza del 23 marzo 2016).

Vale la pena di ricordare cosa si debba intendere per «provvedimento di concessione». Sul punto, l’Inps ha precisato che, per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie (Cigo), il riferimento è costituito dalla delibera della sede che ha la competenza a decidere, mentre, in materia di integrazioni salariali straordinarie (Cigs), fa fede il previsto decreto ministeriale.

È importante evidenziare che, una volta intervenuto il termine decadenziale, l’azienda si vedrà preclusa la possibilità di operare il conguaglio a proprio credito sia su denunce ordinarie che su flussi di regolarizzazione.

Nel medesimo ambito, può essere utile ricordare che il pagamento della cassa grava sul datore di lavoro (fatto salvo il successivo recupero) che non può esimersi se non per casi particolari. La norma di riferimento, infatti, non esclude la possibilità del pagamento diretto della cassa. Laddove l’azienda che ha richiesto la Cigo si trovi in gravi e documentate difficoltà finanziarie, la sede Inps territorialmente competente può provvedere all’erogazione diretta al lavoratore, del relativo trattamento; per la Cigs, invece, la competenza a decidere in merito al pagamento diretto fa capo al ministero del Lavoro.

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