Decreto produttività e distribuzione utili ai dipendenti
È quasi al traguardo il decreto produttività (di cui vi avevamo già parlato) che prevede, tra le altre cose, la riduzione della tassazione sui premi di risultati per i dipendenti, con aliquota fissata al 10%, nonché la distribuzione degli utili ai dipendenti.
È proprio sul decreto produttività che verte l’argomento dell’articolo pubblicato oggi (3.3.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci; Titolo: “Premi di risultato, così si calcolerà lo sconto fiscale”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Torna la detassazione del premio di risultato con l’aliquota agevolata al 10%. Le somme erogate ai dipendenti, attraverso la contrattazione aziendale, dovranno essere strettamente legate agli incrementi di produttività. Che verranno misurati con criteri piuttosto “soft”: «L’aumento della produzione, i risparmi nell’utilizzo dei fattori produttivi, il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo» di secondo livello. Diventa più conveniente distribuire gli utili aziendali: oggi sono tassati in base all’aliquota Irpef del soggetto beneficiario, da domani avranno applicata la cedolare secca del 10%. Resta da chiarire se, nel concetto di utile, verrà ricompresa anche la distribuzione di azioni ai dipendenti.
Il tetto dei 2mila euro dell’ammontare del salario fiscalmente incentivato, può salire a 2.500 euro se l’azienda si dota di «un piano di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro», mediante la «costituzione di gruppi di progetto dedicati a migliorare o innovare singole aree produttive» o «sistemi di produzione nei quali operano congiuntamente responsabili aziendali e lavoratori». Resta inteso che se il premio viene erogato, invece che in denaro, attraverso misure di welfare contrattato a livello aziendale, in base alla legge di Stabilità sarà esentasse. L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire attraverso voucher nominativi, in forma elettronica o cartacea, riferibili alla singola prestazione e non integrabili dal lavoratore.
Sono questi, in sintesi, i contenuti principali della bozza di sei articoli del decreto interministeriale (Lavoro-Mef) che, dopo un anno di interruzione, reintroduce la detassazione del premio di risultato per le erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 ed in quelli successivi, facendo, però, salvi i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili aziendali relativi all’esercizio 2015. In quest’ultimo caso, per beneficiare della detassazione al 10%, l’accordo di secondo livello deve rispettare le nuove norme (contenute nella legge di Stabilità 2016 e nella bozza del decreto intermisteriale attuativo).
Il testo è alle ultime limature dei tecnici ministeriali e di palazzo Chigi e dovrebbe essere emanato la prossima settimana. Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Il limite di reddito è fissato dalla legge di stabilità in 50mila euro, estendendo quindi la platea di beneficiari anche agli operai qualificati, agli impiegati e ai quadri. Il provvedimento dovrebbe contenere anche un riferimento alla modalità di lavoro agile, ovvero alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa anche parzialmente da remoto: se concorre ad incrementi di produttività beneficia della detassazione. Il decreto interministeriale, è un’altra novità, sarà integrato da un allegato, un modulo contenente una ventina di indicatori, che serve per monitorare la contrattazione decentrata. I datori di lavoro (o le organizzazioni territoriali) dovranno depositare i contratti presso la direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con un’autodichiarazione di conformità e l’eventuale piano di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro.
Da quanto si apprende, il governo starebbe ragionando anche alle prime modifiche al Jobs act, in particolare al decreto attuativo sulle tutele crescenti. Si sta studiando un correttivo all’articolo 6 relativo all’offerta conciliativa in caso di licenziamento. Attualmente, si fissano 60 giorni per fare (e accettare) l’offerta. Se l’azienda, però, fa l’offerta al 50esimo giorno, si rischia di non avere i tempi materiali utili per procedere all’accettazione da parte del lavoratore che comunque deve avvenire in una sede “protetta” (sindacato o direzione territoriale del lavoro). Ebbene, la modifica allo studio chiarirebbe che entro i 60 giorni è sufficiente solo «inviare» la lettera di offerta. L’interessato avrà poi 30 giorni per accettarla. Questo correttivo dovrebbe essere inserito in un Dlgs ad hoc.
LA PAROLA
CHIAVEProduttività del lavoro
Misura il valore aggiunto per ora lavorata. In pratica definisce la quota di valore aggiunto legata al fattore lavoro, da distinguere con quella determinata dagli altri input (stock di capitale e progresso tecnologico). Con questi ultimi si calcola infatti la produttività totale dei fattori.