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Premi produttività a tassazione agevolata

I premi produttività da corrispondere ai lavoratori avranno una tassazione agevolata al 10% sulle quote variabili del salario collegate alla produttività, come previsto dalla Legge di Stabilità e dall’emanando decreto del Ministero del Lavoro che ne definirà i criteri.

E sono proprio i premi produttività e la relativa tassazione il tema dell’articolo pubblicato oggi (26.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Carla De Cesari; Titolo: “Premi di produttività a maglie larghe”).

Ecco l’articolo.

In arrivo il decreto del ministero Lavoro, di concerto con l’Economia, sui criteri «di misurazione» degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsto dalla legge di Stabilità. Il decreto è essenziale per applicare la tassazione agevolata del 10% sulle quote variabili di salario collegate alla produttività. La misura agevolativa è stata reintrodotta dalla legge 208/2015, articolo 1, commi 182 e seguenti.

Il decreto – che è molto atteso dal mondo delle imprese perché si torna a incentivare il salario collegato a efficienza e innovazione dopo l’assenza, lo scorso anno, dello strumento premiale – sarà la cornice all’interno della quale dovrà muoversi la contrattazione aziendale e territoriale per gli accordi sul miglioramento della produttività.

Individuare quali saranno le azioni e gli interventi che beneficeranno della riduzione fiscale sarà compito del confronto tra le parti: il decreto non conterrà criteri iperselettivi, perché si ritiene che datore di lavoro e lavoratori siano i migliori “giudici” nel decidere quali siano gli obiettivi da perseguire per migliorare la competitività della singola azienda. In questo modo si eviterà anche di escludere eventuali accordi già stipulati in queste settimane. Potranno quindi essere ricompresi nell’alveo della produttività, per esempio, i miglioramenti sulla qualità di prodotto, la flessibilizzazione degli orari, il raggiungimento di risultati quantitativi e così via.

La misurazione dei risultati – poiché nella legge di Stabilità si parla esplicitamente di misurazione e monitoraggio – dovrebbe essere affidata all’impresa. A questo riguardo, probabilmente, dovranno seguire delle circolari da parte del ministero del Lavoro e dell’agenzia delle Entrate, che in sede di controllo potrà chiedere all’azienda le “giustificazioni” per aver applicato una tassazione sostitutiva del 10% su una parte della retribuzione anziché l’aliquota ordinaria.

Un altro dato importante del decreto è la forte spinta sul welfare derivante da accordi aziendali o dall’iniziativa del datore di lavoro che, sempre in base alla legge 208, non contribuiscono al reddito del lavoratore.

È la stessa legge di Stabilità a collegare produttività e welfare, nel senso che servizi e benefit possono essere “opzionati” dal lavoratore in cambio delle somme detassate: le prestazioni di welfare continueranno a non confluire nel reddito imponibile.

L’accento sul welfare per la generalità dei dipendenti o per categorie di dipendenti, anche in cambio della detassazione sulle somme collegate alla produttività e all’efficienza, consentirà alle imprese di pianificare e sviluppare politiche per le risorse umane tese anche a fidelizzare i lavoratori che hanno particolari skills e competenze.

Nel paniere del welfare, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero finire anche i contributi alla previdenza complementare: il premio per la produttività potrebbe insomma essere indirizzato, su richiesta del lavoratore, verso il secondo pilastro. Questa previsione potrebbe essere esplicitata nel decreto in arrivo e potrebbe costituire una novità rispetto alla legge 208 che nel prevedere le somme e le prestazioni escluse dal reddito imponibile fa riferimento all’articolo 51 del Tuir, dove non è prevista esplicitamente la previdenza di secondo pilastro.

Si ricorda che la tassazione sostitutiva del 10% può essere applicata ai lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito lordo fino a 50mila euro, per una quota di stipendio fino a 2mila euro, 2.500 «per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro».

TRA PRODUTTIVITÀ  E WELFARE
LA REGOLA
Il comma 182 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/15) stabilisce che, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un’imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, entro il limite d’importo di 2mila euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione «sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», misurabili sulla base di criteri definiti con il decreto del Lavoro entro il 29 febbraio, «nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa»
GLI INTERESSATI 
Le erogazioni devono essere previste da contratti aziendali o territoriali stipulati tra parti qualificate. In base al comma 186 della legge di Stabilità potranno beneficiare della detassazione gli occupati presso aziende private i quali, nell’anno precedente, abbiano ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro. Se il datore di lavoro del 2016 tenuto ad applicare l’imposta sostituiva è lo stesso del 2015 la applicherà direttamente, altrimenti il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto il reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno prima
LA POSSIBILITÀ 
Il comma 189 prevede la possibilità che l’importo massimo detassabile, pari normalmente a 2mila euro, possa essere elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo regole che dovranno essere specificate anche in questo caso da un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, in base al comma 183, viene anche chiarito che viene computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità
I SERVIZI
La legge di Stabilità stabilisce che se i lavoratori interessati decidono di trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale su tale importo essi non pagheranno alcuna imposta, nei limiti di esenzione annua prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l’articolo 51 come modificato dalla leffe 208 (sono tra l’altro stati ricompresi i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali)
L’ESENZIONE
Grazie alla riscrittura di parte dell’articolo 51 del Testo
unico delle imposte sui redditi i servizi di welfare che non sono ricompresi nella base imponibile del lavoratore sono riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari. Quindi il regime fiscale favorevole sono ricompresi sia gli interventi di welfare oggetto di trattativa sia quelli erogati direttamente dall’imprenditore

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