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Regime agevolato per le nuove assunzioni

La Legge di Stabilità ha confermato anche per il 2016, come vi abbiamo già segnalato, il regime agevolato per le nuove assunzioni che saranno effettuate nell’anno in corso, ma cosa accade in caso di cessione d’azienda?

A chiarirci la questione è l’articolo pubblicato oggi (3.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Bonus assunti, test trasferimenti”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In attesa di conoscere la regolamentazione Inps sul nuovo regime agevolato previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) per le assunzioni del 2016, torniamo sull’esonero triennale introdotto dalla legge 190/2014, che inizia il suo secondo anno di operatività. Va, infatti, osservato che nel periodo oggetto dello sgravio (triennio) possono intervenire eventi o situazioni che comportano modifiche nella sfera soggettiva dei rapporti di lavoro senza, tuttavia, produrre effetti negativi sulla fruizione del beneficio.

Ci riferiamo sia ai casi di cessione di azienda, con applicazione dell’articolo 2112 del codice civile – per cui il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano – sia alle ipotesi di cessione del contratto in base all’articolo 1406 del codice civile, con passaggio del dipendente dal cedente al cessionario. In entrambe le situazioni l’Inps (si veda la Circolare n. 178 del 03 novembre 2015) ha affermato che l’esonero si trasferisce, ovvero prosegue, al datore di lavoro subentrante per il periodo residuo non goduto.

In tali contesti appare interessante capire a quale sorte possa andare incontro l’incentivo laddove lo stesso non sia stato fruito dall’originario titolare, ovvero dal datore di lavoro che ha eseguito l’assunzione/stabilizzazione che dà titolo all’esonero. Va, infatti, ricordato che il beneficio, oltre che a talune condizioni fissate dalla legge 190, soggiace ad altri vincoli quali il generico rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi, recentemente riformulati dal decreto legislativo 150/2015; le norme contrattuali e quelle poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; la regolarità contributiva.

Si tratta di condizioni che, in genere, afferiscono alla sfera soggettiva del datore di lavoro che esegue l’assunzione. Tra queste, ad avviso di chi scrive, va operata una distinzione tra situazioni che non fanno venir meno il titolo, ma si limitano a sospenderlo, e condizioni più stringenti che, invece, precludendo ab origine la possibilità di accedere all’incentivo, impediscono il trasferimento della relativa titolarità.

Rientrano nei primi casi le ipotesi di irregolarità contributiva, nonché la violazione delle norme contrattuali e di quelle a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di situazioni transitorie, peraltro sanabili, che seppur verificatesi nel corso dell’originario rapporto potenzialmente agevolato (circostanze che hanno impedito l’applicazione del benefico contributivo), non penalizzano, a nostro avviso, l’accesso allo sgravio per il periodo residuo del datore di lavoro subentrante.

A diversa conclusione, invece, sembra possibile pervenire nelle ipotesi in cui il titolo originario non appare trasferibile in quanto non generatosi in capo al soggetto che ha assunto/stabilizzato il lavoratore. È il caso, ad esempio, della violazione del diritto di precedenza (in presenza di espressa manifestazione di volontà dell’interessato), come di altre condizioni quali, ad esempio, la coincidenza degli assetti proprietari o la sussistenza di rapporti di controllo o collegamento tra chi licenzia e chi assume; l’instaurazione di rapporti, in presenza di sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, con soggetti inquadrati a livelli uguali a quelli posseduti dai lavoratori interessati dai predetti provvedimenti (situazioni riferite alla medesima unità produttiva). In questi casi il diritto allo sgravio, non essendo neanche sorto, non appare trasferibile. È opportuno, dunque, che – in presenza di operazioni societarie e/o di cessione di contratto – il datore di lavoro subentrante analizzi con attenzione le varie casistiche che riguardano i rapporti trasferiti, e in particolare quelli oggetto di agevolazioni, per evitare spiacevoli sorprese.

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