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Liberalizzazione del rapporto di somministrazione:

La liberalizzazione del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato è stata introdotta, come è noto, dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (c.d. codice dei contratti) di attuazione del Jobs Act.

È questo l’argomento trattato da un articolo di approfondimento pubblicato oggi (9.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Staff leasing per tutte le attività”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Uno dei decreti attuativi del Jobs Act (il decreto legislativo 81/15, noto come «codice dei contratti») ha liberalizzato il rapporto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), superando la storica diffidenza che ha accompagnato questo strumento sin dalla sua introduzione, risalente alla legge Biagi (legge 30/03).

Si tratta di una forma di somministrazione di personale che è priva di scadenza e pertanto cessa di avere efficacia solo quando una delle due parti (l’agenzia per lavoro o l’impresa utilizzatrice) esercita il diritto di recesso (nel rispetto del periodo di preavviso e delle altre eventuali condizioni che le parti, nell’ambito della propria autonomia negoziale, possono prevedere nel contratto).

Prima del Jobs Act, lo staff leasing era utilizzabile esclusivamente per alcune attività espressamente elencate dalla legge (molto varie tra loro: si spaziava dalla consulenza informatica sino alla gestione del magazzino), o per quelle eventualmente individuata da appositi accordi collettivi, anche di livello aziendale.

Questo vincolo era bilanciato dall’assenza di limiti quantitativi, che non si applicavano ai rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, a meno che non vi fossero apposite norme collettive.

Il Dlgs 81/15 ha rovesciato questa impostazione mediante un’operazione che potremmo definire di liberalizzazione controllata.

Con la riforma, in particolare, è stata rimossa la lista dei settori e delle fattispecie che consentivano il ricorso allo staff leasing. La novità dovrebbe cancellare le tante incertezze applicative connesse al sistema preesistente (le casistiche non brillavano per chiarezza e, comunque, erano esposte ad una rapida obsolescenza, in quando descrivevano attività e settori economici soggetti ad una rapida e costante evoluzione), senza ridurre in alcun modo i livelli di tutela dei lavoratori coinvolti.

La maggiore libertà negoziale è stata bilanciata dall’introduzione di un limite quantitativo, prima inesistente.

Secondo l’articolo 31, comma 1, del Dlgs 81/15, i lavoratori somministrati mediante staff leasing non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Pertanto, se un contratto viene stipulato nel marzo del 2016, l’utilizzatore deve conteggiare quanti dipendenti a tempo indeterminato aveva in forza il 1° gennaio del 2016: il 20% di quell’organico costituisce il massimo che non può essere superato.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato. La legge prevede, inoltre, un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Questi limiti quantitativi possono essere variati – in aumento o in riduzione – dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un’altra novità del Jobs Act – anticipata dal contratto collettivo di settore – consiste nella forma contrattuale che devono applicare le agenzie per il lavoro che somministrano lavoratori mediante lo staff leasing: questi lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato (garantendo, peraltro, in presenza dei presupposti di legge, anche la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e destinato ad essere riproposto per il 2016).

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