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Sostegno al reddito dei lavoratori del call center

Con la Circolare n. 31 del 2015, relativa alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori del call center, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia ha fornito agli interessati le indicazioni operative in merito alla indennità riconosciuta alla suddetta categoria di lavoratori non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Come è noto il D.Lgs. n. 148 del 2015, contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – in attuazione del Jobs Act, ha previsto al comma 7 dell’art. 44 che, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

Le imprese destinatarie di tali misure potranno quindi richiedere l’indennità in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinate da crisi aziendale. La crisi – si legge nella Circolare n. 31/2015 – è valutata sulla base degli indicatori economico – finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo e l’impresa deve presentare, al riguardo, una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico – finanziaria. Deve essere, altresì, verificato il ridimensionamento – o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma l’assenza di nuove assunzioni.

Inoltre l’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

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L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.

Si rinvia per il resto delle istruzioni al testo integrale della Circolare n. 31 del 2015 pubblicato unitamente al presente articolo nonché al decreto n. 22763 del 2015.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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