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La Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 908 del 2019, ha ritenuto legittima l’apposizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. al diritto di opzione ex art. 1331 c.c., relativamente al caso di un dipendente che, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, ha proposto ricorso al magistrato del lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al corrispettivo relativo al patto di non concorrenza, operante – secondo la sua tesi – fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando il fatto che il patto ex art. 2125 cod. civ. fosse assoggettato a opzione in favore della società e che tale opzione non fosse mai stata esercitata dal datore di lavoro.

Mancata adesione al patto di non concorrenza

In particolare, il Tribunale, poiché la datrice di lavoro non aveva esercitato la facoltà contrattualmente prevista di adesione al patto di non concorrenza entro il termine di otto giorni dalle dimissioni, osservava, “che di conseguenza, nessun patto di non concorrenza si è concluso tra le parti; pertanto, il (…) non può invocare il diritto al compenso previsto per il patto di non concorrenza per la evidente ragione che tale diritto non è mai sorto, non essendosi perfezionato alcun accordo sul punto in ragione del mancato esercizio del diritto di opzione da parte del datore di lavoro”.

Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale poi escludeva altresì ogni profilo di nullità della clausola, richiamando espressamente Cass. 13352 /2014 ed evidenziando che erano state le parti, nella loro autonomia negoziale, a regolamentare il proprio assetto di interessi. L’ex dipendente sosteneva infatti che “il patto di non concorrenza ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, impedendo così al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimendo quindi la sua libertà...”.

L’orientamento della Suprema Corte

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sempre richiamata dal lavoratore, il recesso è del tutto incompatibile con il patto di non concorrenza, indipendentemente da quando questo viene esercitato, atteso che “il patto di non concorrenza comporta fin dalla sua stipulazione un obbligo di non fare per il lavoratore che è efficace durante l’esecuzione del rapporto di lavoro, consistente nel non poter accettare offerte di lavoro da parte di società in concorrenza con il datore di lavoro, limitando pertanto la libertà del dipendente“.

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e quello della Corte d’Appello

Invece, la Corte d’Appello di Milano, richiamando un principio della Suprema Corte, affermava che “Orbene, come è noto – e come correttamente sottolineato dalla parte ricorrente – l’opzione determina la nascita di un diritto a favore dell’opzionario che conclude automaticamente il contratto, soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale. Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall’esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta” (Cass. n. 17542/2017).

L’art. 1331, comma 1, del codice civile

Come è noto infatti, l’art. 1331, comma 1, cod. civ., stabilisce che “quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329“.

Contratto di opzione

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, poi, il contratto di opzione, che rende irrevocabile la proposta di ulteriore contratto, è già concluso e non può essere modificato se non con l’accordo di entrambe le parti, mentre il contratto-scopo si concluderà solo se e quando la proposta del concedente sarà accettata dall’opzionario. A tale stregua dunque l’opzione darà luogo ad una “proposta irrevocabile cui corrisponderà la facoltà di accettazione, e non ad un contratto perfetto condizionato; in conseguenza il negozio, che sorge da un rapporto originariamente in fieri, si perfeziona nello stesso momento in cui la parte manifesta la sua volontà di esercitare il suo diritto di opzione, e non può spiegare i suoi effetti se non da tale momento” (Corte di Cassazione Sez. I, n. 23022/2006; Corte di Cassazione Sez. II, n. 2017/1998)..

La Corte di appello di Milano rigettava pertanto l’appello dell’ex lavoratore proposto avverso la sentenza di primo grado, non ravvisando profili di violazione della legge inerenti il patto di opzione.

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