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ISEE più favorevole per i disabili:

L’INPS, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato un documento contenente le risposte alle Risposte alle domande più frequenti sull’ISEE – lndicatore della Situazione Economica Equivalente, raccolte dai CAF dal quale emerge – tra le altre cose – un “sistema” ISEE più favorevole per i disabili.

In particolare l’INPS ha fornito risposto sulle domande relative a: Nucleo familiare (Quadro A); Casa di abitazione (Quadro B); Studenti universitari (Modulo MB2); Patrimonio mobiliare (es. carte di credito ricaricabili, mutui congelati, carte acquisti, ecc.) (Modulo FC.1); Patrimonio Immobiliare (Quadro FC3); Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (Quadro FC4); Assegni periodici per coniuge e figli (Quadro FC5); Disabilità e non autosufficienza (Quadro FC7); Nucleo ridotto; ecc.

In particolare, per quanto riguarda le persone disabili (Quadro FC4_2) la domanda più frequente è la segue: “… confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?” Nello specifico si tratta delle seguenti prestazioni: Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche; Voucher per servizi all’infanzia; Assegni di cura; Bonus gas e elettrico; Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.

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Al riguardo la risposta dell’INPS a tale quesito è stata la seguente:

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni
e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.
Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato
il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni”.

Pertanto l’INPS ha precisato che non devono essere indicati nella dichiarazione ISEE le eventuali esenzioni, agevolazioni e/o contributi per:

  • pagamento di tributi,
  • riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
  • erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  • contributi erogati a titolo di rimborso spese (poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi).

Tale decisione dell’Istituto è scaturita anche a quanto deciso recentemente dal TAR Lazio il quale ha ritenuto illegittimo il DPCM n. 159/2013 (art. 4, comma 2, lettera f) nella parte in cui include tra i redditi validi ai fini dell’indicatore i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati alle persone disabili per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione.

(Fonte: INPS)

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