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Benefici contributivi lavoro agricolo:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito il parere di cui all’Interpello n. 8 del 24 marzo 2015, a seguito di istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito all’applicabilità dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, secondo il quale “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.

Sul punto il Consiglio Nazionale chiede chiarimenti in ordine al diritto a tali benefici in base a quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio Legislativo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha evidenziato quanto segue.

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Il quesito attiene alla definizione del rapporto tra le disposizioni richiamate – la prima di carattere speciale e riferita al settore dell’agricoltura e la seconda a carattere generale – ed alla applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.

Con specifico riferimento al settore agricolo, si legge ancora nell’Interpello n. 8/2015, i benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 375/1993 sono subordinati all’applicazione dei “contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero dei contratti collettivi territoriali ivi previsti”.

In relazione a tale disposizione non può tuttavia non incidere anche la successiva L.n. 296/2006.

Ciò che va evidenziato è infatti l’individuazione, da parte della legge del 2006, di quali contratti collettivi applicare, ossia di quelli “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Tale elemento, sebbene contenuto in una disposizione successiva a quella del 1993 e sebbene sia di carattere generale, appare di assoluto rilievo dal momento che introduce nell’ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici “normativi e contributivi”.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che già la legislazione del 1993 introduce, quale condizione necessaria per il godimento delle agevolazioni contributive ivi previste, il rispetto della contrattazione collettiva, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha ritenuto che una valutazione complessiva del quadro ordinamentale impone di interpretare tale legislazione nel senso che detta contrattazione è quella promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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