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Accordo quadro finanziamento datori TFR in busta paga:

Lo scorso 20 marzo è stato sottoscritto un Accordo-quadro tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana relativo al “finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Com’è noto l’art. 1, commi da 26 a 34, della L.n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede che, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire una quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.

Invece il comma 30 del predetto articolo 1, prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere – come sopra si è detto – la Qu.I.R. con risorse proprie, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo appositamente costituito presso l’INPS e controgarantito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

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Il successivo comma 31 dell’art. 1, prevede che il datore di lavoro possa richiedere il menzionato finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito-accordo quadro da stipularsi tra il MLPS, il MEF e l’ABI. A tale finanziamento, assistito dalla garanzia del Fondo, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del TFR, periodicamente aggiornato dall’INPS.

Pertanto la finalità del suddetto Accordo-quadro di cui sopra è proprio quello di definire “termini, modalità e condizioni alle quali le banche che vi aderiscono, realizzano le operazioni di finanziamento volte a consentire ai datori di lavoro, di liquidare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018”.

Per ottenere il finanziamento il datore di lavoro dovrà presentare alla banca la seguente documentazione:

  1. certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 31, della Legge di Stabilità 2015 e di quanto disposto dall’art. 6 del DPCM n. 29 del 2015;
  2. visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale, individuate all’art. 3 del DPCM n. 29 del 2015;
  3. ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell’operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti)

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo dell’Accordo quadro allegato al presente articolo.

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