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Esonero contributivo cumulabile con altri incentivi:

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 sarà cumulabile (in alcuni casi) con altri incentivi (agevolazioni) contributivi. Si rammenta che tale incentivo consiste nell’esonero contributivo fino ad un massimo di 8.060 euro l’anno per tre anni per i datori di lavoro che procederanno ad assumere personale con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.

In realtà più che di incentivo sarebbe più corretto parlare di un regime contributivo particolare previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per incrementare l’occupazione, grazie ad una riduzione dei costi per il datore di lavoro.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle ipotesi in cui la cumulabilità tra l’esonero contributivo ed altri bonus (sempre di natura contributiva) è consentita.

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TIPO DI ASSUNZIONE CUMULABILITA’
Apprendistato Esclusa

Iscritti liste di mobilità e fruitori della relativa indennità

Consentito

Lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 anni e lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi a appartenenti a determinate aree

Escluso

Lavoratori con particolari condizioni di disabilità

Possibile: con le regole del “de minimis”. Esclusa se l’assunzione viene effettuata per obblighi di legge o di contratto.

Giovani genitori

Possibile: con le regole del “de minimis”. Esclusa se l’assunzione viene effettuata per obblighi di legge o di contratto.

Beneficiari del trattamento ASPI

Possibile: con le regole del “de minimis”. Esclusa se l’assunzione viene effettuata per obblighi di legge o di contratto.

Programma Garanzia Giovani Possibile
Tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni (bonus Letta)

Possibile: ammesso per la quota di contribuzione datoriale superiore alla soglia mensile di euro 671,66, sempreché l’assunzione non avvenga per obblighi di legge o di contratto.

 Ovviamente tale agevolazione è esclusa per l’apprendistato anche perché questo tipo di contratto prevede già delle agevolazioni per il datore di lavoro sia di ordine contributivo che retributivo: l’apprendista può essere inquadrato due livelli sotto rispetto a quello che andrà ad ottenere al termine del periodo di apprendistato; la retribuzione dell’apprendista è inferiore rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori; il carico contributivo per le aziende con meno di 9 addetti è pari all’1,61% (questa ultima agevolazione contributiva si applica però ai contratti stipulati tra il 2012 e il 2016 e necessita del rispetto del regime “de minimis”, cioè gli aiuti di piccola entità, ossia entro 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, erogati dallo Stato alle imprese) ed arriva fino all’11,61% per le aziende con oltre 9 lavoratori.

Restano altresì esclusi i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, poiché i datori di lavoro fruiscono già della contribuzione del 10%, per 18 mesi e senza tetto complessivo annuale. Tuttavia l’INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha precisato che l’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015 è cumulabile con il 50% della indennità di mobilità non fruita dal lavoratore, con l’unica condizione che per usufruire di entrambi gli incentivi, l’assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo pieno.

Per quanto concerne poi l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 anni e lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi a appartenenti a determinate aree (Legge Fornero), il datore di lavoro usufruisce già di una riduzione contributiva del 50% per 18 mesi, ragion per cui l’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile.

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