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Esonero contributivo anche per contratto somministrazione:

Anche per il contratto di somministrazione è previsto l’esonero contributivo triennale e fino ad un massimo di 8.060 euro contenuto nella Legge di Stabilità 2015 e come ulteriormente confermato nei giorni scorsi dall’INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015.

In particolare, con il contratto di somministrazione l’agenzia di lavoro assume un lavoratore a tempo indeterminato per inviarlo successivamente “in missione” presso un soggetto terzo con contratto a tempo determinato o indeterminato. In tale ipotesi, dunque, la Circolare n. 17/2015, chiarisce che dell’esonero contributivo triennale, come sopra, potrà beneficiare anche dall’agenzia in qualità di datore di lavoro del somministrato, anche nel caso in cui il lavoratore fosse assunto con contratto a tempo indeterminato (e a particolari condizioni) dal soggetto utilizzatore finale che lo ha impiegato. Le particolari condizioni cui si faceva riferimento sono: il lavoratore nei sei mesi precedenti non deve essere stato occupato con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ivi compresa l’agenzia di somministrazione; se precedentemente il lavoratore ha già fatto maturare un periodo di incentivo (alcuni mesi ad esempio), questi andranno detratti dal periodo residuo e cioè se sono stati fruiti da un datore di lavoro un tot di mesi di esonero contributivo, il nuovo datore di lavoro potrà fruire dell’esonero per i mesi che residuano (rispetto ai 36 totali previsti dalla Legge di Stabilità 2015).

L’esonero contributivo di cui sopra non spetta poi in caso di assunzione di nuovi lavoratori in reparti che nei sei mesi precedenti siano stati coinvolti da licenziamenti collettivi, cassa integrazione o sospensione del rapporto di lavoro, nella medesima unità produttiva (anche se i lavoratori licenziati o sospesi vengano sostituiti da lavoratori assunti con contratto di somministrazione).

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Rientrano altresì nell’esonero contributivo anche i contratti di job sharing o lavoro ripartito a tempo indeterminato e i contratti di assunzioni di dirigenti e lavoratori soci di cooperative (sempre a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge).

Non sono ammessi alla fruizione dell’esonero contributivo, invece, i contratti di lavoro intermittente poiché risulta carente del requisito di stabilità, mentre la fruizione sarà possibile laddove tale contratto venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ordinario.

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