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Riforma lavoro e tentativo di conciliazione:

Il Decreto Attuativo del Jobs Act, con l’introduzione del contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti, cancella la procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) prevista dalla Riforma Fornero a luglio del 2012 in caso di licenziamenti, intimati da aziende con oltre 15 dipendenti, dovuti a motivi di carattere economico o organizzativo.

Al riguardo l’art. 6 (Offerta di conciliazione) del decreto attuativo prevede che in caso di licenziamento (cioè per qualunque tipologia di recesso), il datore di lavoro – al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge – può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. e all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un importo di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Tale importo, prosegue sempre l’art. 6, non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

L’accettazione dell’assegno, presso le sedi sopra indicate, da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

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Naturalmente tali previsioni si applicano ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto di attuazione del Jobs Act, mentre per gli altri dipendenti a tempo indeterminato continuerà ad applicarsi la procedura obbligatoria presso la DTL e non sarà utilizzabile la conciliazione di cui all’art. 6 cit. del decreto di attuazione.

La nuova conciliazione introdotta dal Jobs Act ha quindi natura facoltativa nel senso che il datore di lavoro può decidere liberamente se offrire al lavoratore licenziato una determinata somma, compresa tra un minimo e un massimo, (con assegno circolare) per evitare un eventuale giudizio e il lavoratore è libero di accettarla o meno.

Anche la sede del tentativo di conciliazione cambia: infatti con la procedura Fornero si effettua presso la Direzione Territoriale del Lavoro (condizione che consente al lavoratore che concilia il riconoscimento dell’ASPI), mentre la nuova conciliazione può effettuarsi presso le sedi di cui all’art. 2113, co. 4, c.c. e all’art. 82, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003 cit. e

Invece, il regime fiscale delle somme corrisposte al lavoratore quale indennizzo ha subito delle modifiche: con la riforma Fornero, le somme corrisposte vengono tassate separatamente e sono esenti dai contributi previdenziali, mentre con il Jobs Act sono totalmente esenti da imposizione fiscale e contributiva e quindi hanno un regime più agevolato.

 

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