Advertisement

Jobs Act e licenziamenti collettivi:

Il Decreto Attuativo del Jobs Act (L.n. 183/2014) presentato lo scorso 25 dicembre dal Governo, muta completamente la disciplina dei licenziamenti a seguito della introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introducendo il “doppio binario” tra nuovi assunti e dipendenti già in forza.

Come noto le nuove norme verranno applicate a tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, che saranno assunti dopo l’entrata in vigore del decreto.

In particolare, per quel che qui interessa, le disposizioni del decreto attuativo del Jobs Act, in tema di licenziamento collettivi (art. 10 del decreto) prevede quanto segue.

Advertisement

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto (art. 2 in tema di licenziamento orale) e cioè il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo a tal fine una indennità commisurata all’ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Invece in caso di violazione delle procedure relative alla violazione dei criteri di scelta legali o contrattuali (art. 5, L.n. 223/1991) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Tali norme, come sopra si è detto, saranno applicate soltanto ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto di attuazione, mentre per gli altri saranno applicate le regole fino ad oggi vigenti.

Giova poi evidenziare che la nuova riforma lascia invariate le regole sullo svolgimento della procedura collettiva come previste dalla L.n. 223/1991, mentre modifica – come sopra si è illustrato – solamente il regime sanzionatorio.

 

 

 

Advertisement