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Jobs Act su partiti politici e sindacati:

Anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui al decreto di attuazione del Jobs Act.

Finisce, quindi, il regime di favore sui licenziamenti che finora era applicato ai partiti politici, i sindacati e le altre organizzazioni di tendenza (cioè coloro che perseguono finalità di carattere culturale, di istruzione, di religione o di culto).

Per tali soggetti, infatti, la L.n. 108/1990 stabilisce l’inapplicabilità dell’art. 18 della L.n. 300/1970, con la finalità di impedire che tali organizzazioni si vedano costrette a reintegrare in servizio un lavoratore che non condivide, o che si trovi addirittura in contrasto, con le finalità che tali organizzazioni perseguono.

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In ogni caso, come richiede la legge, il datore di lavoro non deve essere un imprenditore e deve esercitare la sua attività senza fine di lucro.

L’esenzione però non si applica ai dipendenti che svolgono mansioni che non hanno una connessione diretta con le finalità perseguite dall’organizzazione, come ad esempio coloro che svolgono attività di segreteria o compiti meramente esecutivi o materiali.

Pertanto se il testo del Decreto Attuativo del Jobs Act non sarà modificato rispetto al testo che conosciamo (quello approvato dal Governo), anche alle organizzazioni di cui sopra verranno integralmente applicate le nuove regole sui licenziamenti. Ciò comporta che anche per tali soggetti, in caso di licenziamento, verranno applicate le sanzioni dell’indennizzo economico di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità (i suddetti importi saranno dimezzati con un tetto massimo di 6 mensilità, in caso di un numero di dipendenti inferiore a 15).

Invece, in caso di licenziamento disciplinare basato su un fatto inesistente, sarà disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre ad un risarcimento del danno in suo favore compreso entro le 12 mensilità.

Infine, per i licenziamenti discriminatori verrà applicata la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad un risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

Ovviamente, nel caso di tali organizzazioni il concetto di discriminazione dovrà essere “rivisto” in senso restrittivo, poiché queste potrebbero esigere da parte dei collaboratori l’adesione alla ideologia posta alla base delle finalità istituzionali, ovviamente tale problema non si pone per coloro chiamati a svolgere mansioni estranee agli scopi istituzionali dell’ente.

 

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