Advertisement

Contratto di somministrazione e risarcimento:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 17540 del 1° agosto 2014, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di contratto di somministrazioen di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità, prevista espressamente dall’art. 21, ult.comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010” (Presidente A. Lamorgese, Estensore A. Manna).

La Sezione Lavoro, si legge ancora nella sentenza n. 17540/2014, rinviava quindi ad altra Corte di Appello per la quantificazione dei danni – ai sensi dell’art. 32, comma 5, L.n. 183/2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della L.n. 92/2012 – per il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la sentenza della Corte d’Appello, nel limite di una indennità omnicomprensiva in misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge n. 604/1966, in tal modo attenendosi al seguente principio di diritto “L’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito – ai sensi dell’ult. co. dell’art. 27 D.Lgs. n. 276/2003 – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione” (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

Advertisement
Advertisement