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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10377 del 10 aprile 2021, ha ribadito il suo consolidato orientamento in tema di illegittima collocazione in CIGS-covid arbitraria e prolungata nel tempo di un dipendente, enunciando il seguente principio di diritto: il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell’illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’articolo 1223c.c., commisurandosi, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di inadempimento.

Di seguito il testo integrale della sentenza 10377/2021.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25752/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2016 R.G.N. 1015/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, limitava l’accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., avente ad oggetto, previa declaratoria dell’illegittimità dell’attivata CIGS, la condanna della Società al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di CIGS percepito dal 2.4.2012 fino alla reintegra disposta nel giudizio di impugnazione del licenziamento successivamente intimato al (OMISSIS) dalla Società medesima, al riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento del danno quantificato in via equitativa al fine di tener conto della prevista rotazione per effetto della quale anche il (OMISSIS) sarebbe stato interessato alla sospensione del rapporto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del (OMISSIS), per non essere correlata ad alcuna ragione obiettiva, stante la piena fungibilità professionale ed organizzativa del (OMISSIS) rispetto agli altri meccanici addetti allo stabilimento di (OMISSIS), spettante il risarcimento, da riconoscersi, tuttavia, non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe investito il rapporto del (OMISSIS) a seguito dell’applicazione della rotazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Il ricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 1 e articolo 1223 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto della pretesa al risarcimento integrale del periodo di sospensione dovuta all’illegittima collocazione in CIGS del ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per il vizio di ultrapetizione, impuntando alla Corte territoriale, lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver rideterminato in riduzione il risarcimento spettante in difetto di qualsiasi difesa in tal senso prospettata dalla Società.

Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018, n. 10516, Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell’illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’articolo 1223 c.c., commisurandosi, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di inadempimento.

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando assorbito il successivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

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